Appalti

Soccorso istruttorio possibile anche per le offerte tecniche

di Marco Porcu

L’istituto del soccorso istruttorio può trovare valida applicazione sia con riguardo alla documentazione amministrativa, come espressamente previsto dall’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, sia relativamente all’offerta tecnica, alla presenza di determinati presupposti.
Questo, il principio sancito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 27 marzo 2020, n. 2146, nell’ambito di una gara bandita da una società in house per la cura e la manutenzione dell’illuminazione pubblica nel territorio comunale.

Il fatto
A seguito di una complessa vicenda processuale, la questione giunge al vaglio del Consiglio di Stato che, vista la specificità del caso, pronuncia un principio di assoluto rilievo avente ad oggetto la regolarizzazione di inesattezze documentali.
Oggetto di contestazione erano tre aspetti dell’offerta tecnica del concorrente:
a)      la mancanza di certificazione da parte del laboratorio che aveva effettuato i rilievi richiesti;
b)      l’omesso inserimento della relazione di prova (report) proveniente da un organismo riconosciuto e terzo;
c)       l’attestazione di conformità di un apparecchio ad una specifica normativa tecnica.
La decisione del Consiglio di Stato, richiama espressamente due pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea:
1)      la sentenza della Sezione VIII, 10 maggio 2017, causa C-131/16 Archus, nella quale si afferma che non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti;
2)      la sentenza della Sezione VI, 2 giugno 2016, causa C-27/15 Pippo Pizzo, secondo la quale il principio di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei Giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.

La decisione
Sulla base di questi principi, i Giudici amministrativi stabiliscono che le carenze documentali presenti nell’offerta non costituiscono imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara. Alla luce di questa regola, va quindi ammesso il recupero dei documenti sopra richiamati in a), b) e c) mediante soccorso istruttorio.

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