Appalti

Il silenzio assenso sul permesso di costruire non vale se c'è un vincolo archeologico

di Pippo Sciscioli

Secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, del Dlgs 380/2001, in presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, non è possibile la formazione tacita del permesso di costruire.
Infatti il comma 8 dell'articolo 20 prevede che «decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241», e quindi richiede che si convochi una conferenza di servizi, escludendo comunque che sia configurabile un provvedimento tacito.
A sua volta, poi, il comma 9 dello stesso articolo 20 dispone che, qualora sull'immobile insista un vincolo ambientale, culturale, il procedimento deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione.

La presenza di vincoli
L'esistenza di un vincolo archeologico, sia pure in termini di «comunicazione», costituisce un vincolo vero e proprio, anche se non a tempo indeterminato; infatti, ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 5, del Dlgs 42/04 (codice del paesaggio), la «comunicazione» comporta che, per tutta la durata del procedimento di apposizione del vincolo, si applichino in via cautelare le stesse disposizioni di tutela che il vincolo stesso, una volta imposto, rende definitive.
In questo caso, si rientra nell'ambito dei vincoli «culturali», che impedisce la formazione del silenzio assenso come previsto dal comma 8 dell'art. 20 del testo unico dell'edilizia.
Basandosi su questo ragionamento, il consiglio di Stato con la sentenza n. 2535/2020 ha dato ragione al Comune di Reggio Calabria su una presunta fattispecie di silenzio assenso formatasi sull'istanza di permesso di costruire indirizzata da un proprietario.
In prima battuta il Tar calabrese aveva respinto il ricorso di parte sostenendo che, secondo la giurisprudenza consolidata, il silenzio assenso articolo 20 della legge 241/90, in generale, si intende formato solo se il ricorrente dimostri la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa per il rilascio del titolo e non anche, come nel caso di specie, in presenza di vincoli paesaggistici.
Successivamente, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio per cui, anche in presenza di un vincolo archeologico (anche se a tempo determinato) in termini di «comunicazione» (Dlgs 42/2004), per tutta la durata del procedimento vincolistico si applicano in via cautelare le stesse disposizioni di tutela che il vincolo medesimo, una volta impresso, rende definitive.
Si è così in presenza di un vincolo culturale che impedisce la formazione del silenzio assenso, richiedendo invece un provvedimento espresso comunale.
In sostanza, le ragioni di speditezza e semplificazione amministrativa, anche in ambito edilizio, sono recessive rispetto alla tutela di interessi generali e superiori dell'ordinamento quali, in questo caso, la tutela del paesaggio e non consentono la formazione del provvedimento amministrativo in via tacita e per comportamento silente.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2535/2020

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