Appalti

Senza firma dell'amministratore giudiziario l'avvalimento della società sotto sequestro è nullo

di Stefano Usai

Se l'impresa ausiliaria è sottoposta a sequestro preventivo, disposto su tutto il patrimonio aziendale, il contratto di avvalimento deve essere firmato dal rappresentante legale e dall'amministratore giudiziario a pena di invalidità insanabile. In questo senso si è espresso il Tar Lazio con la sentenza n. 4218/2020.

La vicenda
Il giudice ha confermato l'impossibilità di applicare il soccorso istruttorio per il contratto di avvalimento invalido per via della peculiare situazione determinata dalla sottoposizione dell'impresa ausiliaria a «sequestro preventivo».
La ricorrente ha impugnato, sostanzialmente, tutti gli atti del procedimento e, nel dettaglio, ha censuratoa l'illegittima sottoscrizione del contratto stipulato tra ausiliato e ausiliaria.
Quest'ultima, si legge nelle censure, non poteva validamente sottoscrivere il contratto del prestito dei requisiti e dei mezzi (in particolare per il «prestito» del requisito relativo alla categoria SOA OG3 dei mezzi, delle attrezzature e delle maestranze, pur analiticamente individuati, che erano messe a disposizione dell'impresa) perché firmato «da un soggetto dell'impresa ausiliaria privo di potere firma».
L'impresa ausiliaria, in effetti, risultava «posta sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria penale e l'amministratore giudiziario non aveva autorizzato il legale rappresentante dell'impresa alla sottoscrizione del contratto, né lo aveva firmato».

La sentenza
Il ricorso è ritenuto fondato in considerazione della conferma della situazione di sequestro alla quale è sottoposta l'impresa ausiliaria. In particolare, la misura cautelare è stata disposta su «tutte le quote di partecipazione e tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale «inclusi gli immobili, i crediti, i fondi consortili, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale, le autovetture, eccetera».
Per la custodia, la gestione, la conservazione e amministrazione dei beni è stato nominato un custode/amministratore.
Il giudice ha rammentato che il sequestro preventivo viene disposto nel caso in cui insista un pericolo «che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale)». Evidentemente, «la misura cautelare reale ha come oggetto beni collegati al reato ipotizzato, creando sugli stessi una indisponibilità fisica e giuridica funzionale a impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di esso ovvero la commissione di altri reati».
Realizza quindi una funzione preventiva che si «proietta su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità con il reato», non si trovano più nella libera disponibilità del proprietario ma si trovano, in realtà, «affidate in custodia a un amministratore giudiziario».
Tra i compiti di quest'ultimo, che rappresenta un ufficio di diritto pubblico, si sostanziano dei poteri di «rappresentanza e amministrazione ordinaria del bene» che si affiancano alle prerogative del proprietario che rimane «escluso (…) dall'esercizio delle corrispondenti facoltà».
Il sequestro, in pratica, impone una «custodia statica» sui beni oggetto del provvedimento rimessa all'amministratore giudiziario che «si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica».
A una custodia statica dei «beni» è anche consentita una gestione dinamica «dell'impresa al fine della sua conservazione nel mercato, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale garantisce e in funzione della quale è orientato a potenziarne la redditività (Cassazione penale, n. 24663/2018)».
Nell'ambito di questa «gestione dinamica», il contratto di avvalimento, quindi, avrebbe dovuto essere sottoscritto anche dall'amministratore giudiziario. In difetto, la sottoscrizione del solo rappresentate legale non ha consentito la messa a disposizione di requisiti e beni di cui la stessa ausiliaria risultava «spossessata in conseguenza del sequestro preventivo».

La sentenza del Tar Lazio n. 4218/2020

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