Appalti

Nelle aggiudicazioni con il criterio Oepv non si può vanificare l'efficacia sostanziale della componente economica

di Giovanni F. Nicodemo

Nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 10 aprile 2020 n. 2356.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi. Il Giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la formula matematica prescelta dalla lex specialis di gara per l’attribuzione dei punteggi delle offerte economiche.
In concreto la formula utilizzata dalla stazione appaltante ha, infatti, portato ad attribuire ben 27,48 punti all’offerta aggiudicataria (sebbene con un ribasso complessivo pari a poco più del 5,5 per cento) e a riconoscere, per converso, all’offerta dell’altra impresa concorrente 30 punti a fronte, però, di un ribasso, assai più consistente, del 97 per cento, realizzando così il censurato «svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta».
Lo scarto dei punteggi ottenuto tra le due concorrenti (pari a 2,52, punti) per il Giudice amministrativo non rispetterebbe i parametri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, poiché è stato completamente annullato il confronto concorrenziale tra le offerte economiche.

La decisione
In argomento il Consiglio di Stato ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale (di cui a Cons. di Stato, Sezione V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma anche Consiglio di Stato, Sezione V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) chiarendo che le formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l’effetto di alterare il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica: ciò infatti costituirebbe elemento valutabile in chiave sintomatica di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica.
In definitiva i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, la formula matematica applicata dalla stazione appaltante che non ha consentito nell’ambito della procedura in oggetto di realizzare un giusto bilanciamento tra elementi tecnici e qualitativi ed elementi economici (come previsto dall’articolo 95, comma 10 bis, del Dlgs n. 50 del 2016), privando sostanzialmente la gara di un reale confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte presentate.

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