Appalti

Coronavirus - Ok all'annullamento d'ufficio della gara per la fornitura di Dpi e apparecchi medici

di Guido Befani

In caso di annullamento d’ufficio da parte della Consip della gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali per emergenza Covid-19, non sussistono i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’articolo 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (che per converso riguarderebbero l’imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica. È quanto afferma il Tar del Lazio, con il decreto cautelare 7 maggio 2020, n. 3647.

L’approfondimento
Il Tar del Lazio è intervenuto in sede cautelare sull'annullamento d’ufficio per mancanza requisiti, da parte della Consip, della gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali per emergenza Covid-19.

La decisione     
Nel respingere l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, ad un primo sommario esame del fumus boni iuris, alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato, la posizione legittimante della società ricorrente, già aggiudicataria della fornitura in argomento, è descritta in fatto dall’essere lesa nella misura in cui la Consip ha disposto - sulla base delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Dlgs n. 50 del 2016, ed in particolare dell’accertamento di una posizione di irregolarità fiscale e contributiva - l’annullamento dell’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ed inefficacia dell’accordo quadro sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara dalla stessa indetta per la fornitura di «dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria».
Per il Collegio, infatti, si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’articolo 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (che per converso riguarderebbero l’imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica).
Tali circostanze, in ultima analisi, inducono a negare la misura cautelare monocratica richiesta, rinviando l’esame collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio utile del 20 maggio 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che la fattispecie difetta il requisito del periculum in mora, tenuto conto che parte ricorrente non ha evidenziato un pregiudizio riconducibile ai presupposti di cui all’articolo 56 c.p.a. dell’estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio e, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta.

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