Appalti

Incostituzionale la riserva di partecipazione alle gare per appalti sottosoglia alle Pmi del territorio

di Alberto Barbiero

La riserva di partecipazione alle gare per appalti sottosoglia a piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio viola il principio di concorrenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98/2020 ha dichiarato illegittima una disposizione contenuta nella legge regionale della Toscana n. 18/2019 che consentiva alle stazioni appaltanti la possibilità di prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.

La decisione si fonda sulla rilevazione della norma impugnata che disciplina una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ed è dunque riconducibile all'ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla tutela della concorrenza, sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 28 del 2013).

La Corte costituzionale analizza tuttavia anche gli aspetti critici del profilo contenutistico della disposizione della legge regionale evidenziando come preveda la possibilità di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate in un determinato ambito territoriale, risultando di ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all'appalto.

Il canale preferenziale per le Pmi locali risulta in contrasto con i principi di libera concorrenza e non discriminazione sanciti dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici.

La Corte costituzionale rileva come la riserva partecipativa per le imprese del territorio confligga anche con l'articolo 36, comma 2, dello stesso Dlgs 50/2016, perché introduce una limitazione non consentita dalla legge statale nella disciplina degli affidamenti sottosoglia.

Peraltro il codice dei contratti pubblici prevede elementi volti a sostenere e facilitare la partecipazione delle pmi alle procedure di gara, ma in termini coerenti con il quadro normativo euro-unitario.

La sentenza delinea un paradigma di legittimità che si riflette anche sull'impostazione delle procedure selettive di affidamento di appalti sottosoglia, per cui la definizione di requisiti di partecipazione o di criteri di valutazione fondati sulla territorialità determina regole di gara illegittime.

La sentenza della Corte costituzionale n. 98/2020

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