Appalti

Regolamento appalti, al responsabile unico del procedimento solo funzioni istruttorie

di Stefano Usai

Lo schema di regolamento attuativo, in tema di compiti del responsabile unico del procedimento richiama espressamente l'articolo 6 della legge 241/1990. Non c'è dubbio che il richiamo espresso rappresenti una novità e il riferimento sembra chiaro nel voler ricondurre i compiti/prerogative del responsabile unico del procedimento nell'ambito delle funzioni solo istruttorie affrancandolo, pertanto, dal dovere di adottare direttamente i provvedimenti definitivi a valenza esterna (ammissioni ed esclusioni) eliminando l'equivoco sulle competenze che, frequentemente, ha determinato l'intervento del giudice amministrativo.

È noto che l'Anac (nei bandi tipo) e la giurisprudenza amministrativa (sia pure con orientamenti altalenanti) hanno teso ad attribuire il potere decisorio, ovvero la competenza ad adottare il provvedimento definitivo a valenza esterna, almeno in tema di ammissioni ed esclusioni, al responsbile unico del procedimento a prescindere dalla categoria/qualifica rivestita.

In sostanza, nell'attuale assetto «interpretativo» si ritiene che il responsabile unico del procedimento, da dominus del procedimentomento, sia competente, ad esempio, a stabilire le ammissioni e disporre le esclusioni, ad esempio per carenza dei requisiti o per offerta anomala con un proprio provvedimento a valenza esterna. Prerogativa, invece, che in un normale assetto (in particolare per gli enti locali) dovrebbe competere al dirigente/responsabile del servizio interessato all'appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000.
Più volte si è annotato che il richiamo nell'articolo 31 alla legge 241/1990 non è stato ritenuto sufficiente per stabilire un diverso assetto di competenze e, quindi, una riconduzione, probabilmente, più corretta dei compiti del responsabile unico del procedimento nell'ambito di compiti istruttori/preparatori ovvero nell'ambito chiaramente disciplinato nell'articolo 6 della legge 241/1990 (che, ben vero, poteva ritenersi implicitamente richiamato). Questa «lacuna» risulta ora superata con il nuovo schema di regolamento attuativo, all'articolo 4 (Responsabile unico del procedimentomento nei contratti di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e ad altri servizi tecnici).

Più nel dettaglio, nel comma 4 dell'articolo 4 nell'indicare i «tradizionali» compiti del responsabile unico del procedimento è precisato che questi, tra gli altri, sono anche quelli «di cui all'articolo 31, comma 4, del codice» e «all'articolo 6 della legge 241/1990».
Non v'è più dubbio quindi, se questa norma, come si può ritenere dovesse trovare conferma, che i compiti del responsabile unico del procedimento sono compiti e prerogative di tipo squisitamente istruttorio/propositivo.
Pertanto il responsabile unico del procedimento ha una funzione di soggetto controllore della regolarità della gara (predisponendo direttamente gli atti o avvalendosi dei propri collaboratori) per giungere alla redazione di proposte di provvedimenti definitivi (ad esempio ammissioni, esclusioni, aggiudicazione) direttamente al dirigente o al proprio responsabile del servizio qualora non concidesse con questo soggetto.

In questo senso è ovvio che il richiamo esplicito all'articolo 6, impone il rispetto del comma 1, lettera e) in cui si legge che il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale», l'interpretazione dell'inciso «ove ne abbia la competenza» non può che essere intesa nel senso «ove abbia la competenza ad adottare gli atti a valenza esterna». Quest'ultima, è una classica competenza dirigenziale e, negli enti locali, prerogativa riferita, normalmente, al dirigente/responsabile del servizio.

Alla luce di quanto, anche il comma 3 dell'articolo 6 dello schema di regolamento, laddove rimarca che «per tutte le procedure di affidamento previste dal codice, il responsabile unico del procedimento svolge la verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la predetta verifica sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, ad apposito ufficio o servizio a ciò deputato, il responsabile unico del procedimento esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate», il riferimento ad «adotta (…)» non potrà che essere letto nel senso di «predispone la proposta di decisione al dirigente/responsabile del servizio», fatto salvo che il responsabile unico del procedimento non sia anch'esso un dirigente.

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