Appalti

Appalti, nessuna derogha ai motivi d'esclusione nelle procedure d'urgenza per Covid-19

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Lo stato di emergenza legato al Covid-19 può giustificare il ricorso a procedure a evidenza pubblica in via d'urgenza anche discostandosi dal rispetto di alcune disposizioni del codice appalti, al fine di avviare con celerità il rapporto contrattuale, ma non consente di derogare all'imprescindibile possesso, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti previsti dall'articolo 80. La carenza di questi requisiti in sede di verifica successiva comporta l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 5436/2020, prima pronuncia nell'ambito della legislazione emergenziale.

La vicenda
In una procedura d'urgenza avviata da Consip, quale soggetto attuatore dell'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, per aggiudicare una serie di accordi quadro su distinti lotti per la fornitura di presidi sanitari. Nella determina a contrarre, oltre a individuare le norme del codice derogate, è stato esplicitamente richiesto ai concorrenti il possesso dei requisiti dell'articolo 80, da autocertificare ai sensi del Dpr 445/2000.
In fase di controllo dei requisiti di moralità, che nella procedura d'urgenza è stato semplicemente posticipato rispetto alla stipula del contratto, Consip ha riscontrato, da parte di un operatore aggiudicatario di due distinti lotti una violazione tributaria «grave» e «definitiva» e ha proceduto, conseguentemente, all'annullamento dell'aggiudicazione e al recesso dall'accordo quadro sottoscritto.
La ricorrente ha impugnato gli atti di gara dinanzi al Tar capitolino rilevando, tra i motivi di censura, la mancata applicazione degli articoli 68 e 103 del decreto «Cura Italia», che hanno consentito una sospensione dei termini di versamento degli obblighi tributari e dei procedimenti amministrativi pendenti in fase emergenziale.

La pronuncia
Il Tar ha respinto il ricorso chiarendo che l'articolo 103 del Dl 18/2020 ha consentito una sospensione straordinaria dei termini dei procedimenti ordinari, giustificata dalle difficoltà di celere conclusione legata allo stato emergenziale. Viceversa, il procedimento all'esame ha carattere straordinario, collocandosi proprio nell'ambito dell'attività emergenziale in corso, quale subfase eventuale nella procedura d'urgenza indetta da Consip e nella fase di esecuzione del contratto ed è dunque al di fuori della portata applicativa della norma.
Una sospensione speciale impedendo, di fatto, la conclusione in tempi rapidi del subprocedimento di autotutela, comporterebbe un ingiustificato differimento della caducazione del vincolo contrattuale con conseguente ritardo, per la stazione appaltante, nel reperire altrove sul mercato i dispositivi di cui necessita, invece, in via d'urgenza.
Per il giudice amministrativo, inoltre, Il Cura Italia non «cura» l'irregolarità fiscale. L'articolo 68, su cui si controverte, ha introdotto una disciplina di favore applicabile esclusivamente ai procedimenti tributari pendenti e non già alle violazioni definitivamente accertate, altrimenti creerebbe una ingiustificata immunità rispetto al possesso dei requisiti di ordine morale a favore di soggetti non meritevoli, consentendo di sfruttare la situazione emergenziale per trarne lucro e conseguire indebiti vantaggi.
In ultima analisi dunque, la legislazione emergenziale ha giustificato l'adozione di procedure d'urgenza, ma poi il confronto concorrenziale deve comunque svolgersi nel rispetto delle regole delineate dal codice appalti.

La sentenza del Tar Lazio n. 5436/2020

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