Fisco e contabilità

Scuole religiose, l’Avvocato Ue dice «sì» con riserva all’esenzione dall’imposta di costruzione

Non è un aiuto di Stato incompatibile con il diritto Ue l’esenzione fiscale sull’imposta sulle costruzioni concessa da uno Stato alla chiesa cattolica per le opere realizzate all’interno di un edificio scolastico. A patto, però, che la struttura sia utilizzata per fini educativi e sociali e non per motivi commerciali. È l’Avvocato generale Kokott a chiarirlo nelle conclusioni depositate ieri (C-74/16). Sono stati i giudici spagnoli a rivolgersi alla Corte di giustizia Ue per stabilire se l’esenzione fiscale a favore della Chiesa cattolica prevista nell’accordo tra Spagna e Vaticano del 1979 sia compatibile con il diritto Ue.

Il caso
L’esenzione, in particolare, riguarava un edificio scolastico, con una chiara caratterizzazione sociale vista l’integrazione nel sistema educativo pubblico. Per l’Avvocato generale Kokott, le cui conclusioni anche se non vincolanti sono in genere seguite dagli eurogiudici, è necessaria una valutazione separata di ogni attività esercitata da un determinato ente perché lo svolgimento di compiti religiosi, pastorali e sociali «non esclude di per sé che singole attività delle chiese possano considerarsi di carattere economico».

La valutazione
Di qui, la necessità che i giudici nazionali valutino lattività di insegnamento al centro della vicenda, tenendo conto delle modalità di finanziamento dell’attività di istruzione, dei compiti e degli obiettivi perseguiti dal responsabile della scuola. Se l’attività è svolta dall’ente religioso con un approccio commerciale evidenziato dal fatto che l’erogazione delle attività didattiche segue una controprestazione economica, l’ente ecclesiastico è soggetto alla normativa Ue sulla libera concorrenza.
Diversa soluzione nel caso in cui le attività abbiano un carattere sociale, culturale ed educativo, con un finanziamento delle lezioni con contributi di scolari e di genitori solo marginale. In questi casi, l’ente non eroga prestazioni di servizi e non svolge un’attività economica. Di conseguenza, secondo l’Avvocato generale, la normativa Ue in materia di concorrenza e, quindi, il divieto di aiuti di Stato, non si applica. E questo – scrive l’Avvocato Kokott – anche se l’insegnamento non persegue un obiettivo strettamente religioso.

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