Fisco e contabilità

Il giudizio di conto negli enti alle prese con le novità del nuovo codice

di Elena Brunetto (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il Dlgs 26 agosto 2016 n. 174 (nuovo Codice della giustizia contabile), adottato in attuazione della sulla riforma della Pubblica amministrazione (legge 124/2015), oltre a essere una raccolta organica delle norme esistenti in materia ha provveduto a introdurre nuove rilevanti disposizioni anche per gli enti Locali.
Gli articoli 137 e seguenti, in particolare, disciplinano il «Giudizio di Conto» prevedendo che «la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge».
Il successivo articolo 138 istituisce l'anagrafe degli agenti aontabili, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano provvedere a comunicare i dati degli agenti, aggiornando costantemente gli stessi, con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

L’articolo 139
Problemi applicati sorgono dall'esame dell'articolo 139 del Dlgs 174/2016.
Lo stesso, infatti, prescrive che gli agenti siano tenuti alla presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione.
Su questo primo punto, il riferimento per gli enti locali era e rimane l'articolo 233 del Dlgs 267/2000 (il tuel), il quale dispone che la resa del conto da parte dell'economo e degli altri agenti contabili debba avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Per tali enti si applica pertanto l'inciso del primo comma dell'articolo 139, che quindi fa salvo il diverso termine previsto dalla legge.
Le difficoltà operative si riscontrano invece nell'applicazione del comma 2 dell’articolo 139, il quale prevede che l'amministrazione debba individuare «…un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente».
Dalla lettura della norma, infatti, non appare chiaro se il responsabile del procedimento debba coincidere con «il soggetto che espleta la fase di verifica e controllo», né in che cosa consiste tale fase di verifica e controllo e se la stessa coincide con la parifica prevista dal comma medesimo.
Infatti in genere, nell'ambito dei processi di organizzazione dell'ente, i singoli dirigenti responsabili dei diversi settori/servizi provvedono a individuare, tra il personale ad essi assegnato, i soggetti che, in funzione dell'attività svolta, debbano essere nominati «agenti contabili» e, in quanto dirigenti/responsabili del settore esercitano le funzioni di verifica e controllo sull'attività del personale medesimo.

La parifica dei conti
Diversa è l'attività di parifica dei conti, che di regola viene esercitata dal responsabile del servizio finanziario, il quale riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall'agente con le scritture contabile dell'ente.
Il soggetto responsabile del procedimento che deve provvedere al deposito presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente potrebbe essere individuato ancora in un soggetto terzo, e, considerata la possibilità di invio telematico prevista dal comma 2 dell'artikcolo 140 del Dlgs 174/2016 potrebbe forse coincidere con il soggetto abilitato ad accedere al sistema informatico per l'inserimento dei dati e il conseguente invio.
Non appare chiaro, inoltre, come debba essere inteso il termine di 30 giorni previsto per l'invio. La norma, infatti, stabilisce che l'invio della avvenire entro 30 giorni dall'approvazione. La domanda è: approvazione da parte di chi?
Da parte dell'agente stesso che provvede alla resa del conto? Oppure da parte del responsabile finanziario che provvede alla parifica? Oppure ancora tale termine decorre dalla data di adozione di uno specifico atto (delibera della giunta?) che approva i conti di tutti gli agenti contabili dell'ente?

La “terza via”
Si potrebbe ancora propendere per un'altra soluzione: la decorrenza dei 30 giorni potrebbe essere riferita all'approvazione del rendiconto dell'esercizio da parte del consiglio dell'ente, cui i conti degli agenti contabili sono allegati.
Anche qui, però, la norma non è chiara. Come non è chiaro quale sia «l'organo di controllo interno» tenuto al rilascio della specifica relazione. Si tratta della relazione al rendiconto prevista dall'articolo 239, comma 1, lettera d) che l'organo di revisione è tenuto a rilasciare sulla proposta di rendiconto? Poiché il terzo comma dell'articolo 139 del Dlgs 174/2016 prevede che «Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato….» sarebbe utile che in tale ambito venissero al più presto individuate e definite le specifiche operative cui gli enti Locali debbano attenersi, per consentire la corretta attuazione della norma.

(*) Componente Osse rvatorio tecnico e docente Anutel

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