Fisco e contabilità

La gestione dei residui modifica Dup e preventivo

Obblighi di coerenza fra gli atti di programmazione dell’ente locale più complessi da garantire se il riaccertamento ordinario è approvato dopo il deposito ai consiglieri del bilancio di previsione 2017/19 e prima del suo definitivo varo in consiglio. La sovrapposizione delle scadenze per l’approvazione del documento programmatorio (fissata al 31 marzo) e per l’adozione della delibera di riaccertamento ordinario dei residui ai fini del rendiconto 2016 in questa ipotesi impone la necessità di adeguare lo schema di bilancio consegnato ai consiglieri con le variazioni apportate allo strumento in corso di gestione. Ma andiamo con ordine.

Le regole «armonizzate»
L’articolo 228, comma 3 del Tuel stabilisce l’obbligo per l’ente locale, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, di provvedere all’operazione di riaccertamento, consistente nella revisione delle loro ragioni del mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio. Il riaccertamento va approvato dalla giunta con un unico atto deliberativo, dopo la preventiva espressione di parere da parte dell’organo di revisione. In base ai nuovi principi contabili, le operazioni di chiusura dei residui determinano, per effetto delle reimputazioni di voci attive e passive, variazioni sulle annualità 2017 (e anni successivi). Queste variazioni al bilancio provvisorio in corso di gestione devono essere recepite anche dallo schema depositato in consiglio.
Il tema trova riferimento normativo al paragrafo 4.2 del principio di programmazione all’Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, secondo il quale, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, la giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Documento unico di programmazione e al bilancio provvisorio in corso di gestione. Trattandosi di atto gestionale, la giunta, con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui (o con atto separato), modifica anche lo schema di bilancio depositato ai consiglieri e il Dup. Non si riaprono quindi i termini per il deposito dei documenti ai consiglieri. Poiché le variazioni apportate all’esercizio in corso (ed eventualmente al triennio) possono modificare gli equilibri finanziari e l’assetto dei vincoli di finanza pubblica, i revisori dei conti saranno tenuti a esprimere un nuovo parere di congruità e attendibilità sul Dup e sul bilancio di previsione.
La flessibilità gestionale introdotta dai nuovi principi contabili dovrebbe trovare compiuta disciplina all’interno del regolamento di contabilità, al quale è demandata la migliore definizione dei tempi e delle procedure per la presentazione di emendamenti dalla giunta (oltre che dal consiglio) agli schemi di bilancio. In base all’articolo 227, comma 6- quater, contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta poi adegua, se necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto.

Riaccertamento a preventivo già approvato
Se il bilancio di previsione 2017/19 è invece già approvato dal consiglio alla data del riaccertamento ordinario dei residui, la giunta effettua le variazioni, senza necessità di ulteriori adempimenti. In questa ipotesi, a seguito del riaccertamento, occorre effettuare le variazioni degli stanziamenti di cassa. Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso i prospetti pubblicati sul sito Arconet. I prospetti sono distinti a seconda che si tratti di variazione al bilancio approvato oppure al bilancio in esercizio provvisorio. In quest’ultimo caso è necessario trasmettere al tesoriere anche l’elenco definitivo dei residui iniziali.

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