Fisco e contabilità

Per i tributi versamenti diretti solo a partire dal 1° ottobre

L’impresa non era semplice, ma i correttivi al Milleproroghe approvati la settimana scorsa al Senato, e in attesa ora solo della ratifica da parte della Camera, sono riusciti a complicare ulteriormente la fase di transizione che sta vivendo la riscossione locale. Nel maxiemendamento approvato a Palazzo Madama ha trovato spazio un nuovo rinvio, al 1° ottobre, delle regole scritte nel collegato fiscale alla manovra 2016 che impongono il riversamento diretto all’ente impositore dei frutti della riscossione spontanea. Il meccanismo poi, con una formulazione sibillina, si apre anche ai versamenti spontanei raccolti da alcuni gestori di servizi. Ma visto il caos strutturale che domina la materia, è il caso di provare a fare ordine, nei limiti del possibile.

Norme e scadenze
Il collegato fiscale alla legge di bilancio (decreto legge 193/2016, articolo 2-bis) ha imposto il versamento diretto agli enti locali delle somme riscosse quando il contribuente paga spontaneamente i tributi locali. La norma nasce evidentemente per evitare il ripetersi di casi di mancato riversamento agli enti impositori delle somme raccolte dai concessionari iscritti all’albo, ma fin dalla sua versione originaria è frutto di un compromesso, che ne limita il raggio d’azione alla sola riscossione spontanea lasciando fuori tutta la fase coattiva.
Su questo impianto arriva il Milleproroghe, che nel testo approvato dal governo alla fine dello scorso anno faceva slittare l’avvio del nuovo sistema al 1° luglio. L’obiettivo dichiarato del rinvio era quello di riallineare la partenza del meccanismo alla data chiave per la riforma complessiva della riscossione, dal momento che sempre dal 1° luglio dovrebbe partire il nuovo soggetto unico che mette insieme l’agenzia delle Entrate ed Equitalia. Questa esigenza, evidentemente, è venuta meno con il nuovo rinvio approvato al Senato, che sposta tutto al 1° ottobre.

L’affidamento della riscossione
Questa ridda di interventi sull’articolo 2-bis del decreto legge 193 lascia ovviamente inalterati i problemi dell’articolo 2, che riporta il cuore della riforma con la possibilità per gli enti locali di affidare con delibera alla nuova «agenzia delle Entrate-Riscossione» la raccolta delle entrate sia per la riscossione spontanea sia per quella coattiva. Un passaggio, quest’ultimo, che in realtà è ancora tutto da definire, e che lascia aperto più di un problema.
Le amministrazioni locali, prima di tutto, secondo la norma potranno affidare all’ente nazionale sia la riscossione sia l’accertamento delle entrate (degli enti o delle società partecipate), ma l’accertamento non rientranei compiti del nuovo soggetto definiti dallo stesso decreto legge 193, che gli attribuisce «l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale» (articolo 1, comma 2). La possibilità di affidamento con delibera e senza gara, poi, rende strutturale una deroga alla concorrenza che era stata introdotta in via temporanea nel lontano 2005, quando il decreto legge 203 di quell’anno fece nascere l’Equitalia nella forma ora destinata a chiudere i battenti. Sul punto, è scontato che si riaccenderà la battaglia da parte delle aziende di riscossione iscritte all’albo.

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