Fisco e contabilità

Nessun vincolo di utilizzo per il contributo statale sui rifugiati

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Il contributo concesso dal ministero dell'Interno a favore dei Comuni per l'accoglienza stranieri rappresenta un'entrata libera e non a specifica destinazione. Il chiarimento sulla corretta allocazione contabile delle somme attribuite ai Comuni è arrivato con la nota 2211/2017 a firma del capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.

La norma di riferimento
L'articolo 12 del decreto legge 193/2016 ha previsto un fondo per il 2016 di 100 milioni di euro, a titolo di concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. Il contributo massimo per ogni soggetto ospitato è pari a 500 euro e comunque nei limiti della disponibilità complessiva del fondo. In attesa del perfezionamento dell'iter di applicazione del decreto, il Viminale chiarisce che le somme distribuite a favore dei Comuni a valere sul Fondo non sono vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità.

Niente vincolo
Le somme potranno pertanto essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture a favore di tutta la comunità locale. La nota chiarificatrice si è resa necessaria anche per contabilizzare correttamente i vincoli di bilancio che, con l'entrata in vigore delle nuove regole contabili, devono essere codificati e gestiti secondo i principi fissati dall’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

I principi contabili
La gestione delle somme vincolate – che non riguarda le entrate in argomento come chiarito dalla nota del Viminale - segue infatti regole diverse dalle altre entrate. Innanzi tutto è opportuno che queste risorse siano coerentemente “collegate” con le relative spese, in modo tale da consentire a fine anno la verifica dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, da imputare secondo i principi di competenza finanziaria potenziata. La correlazione tra poste di bilancio permette il monitoraggio dell'esigibilità delle spese connesse a entrate vincolate e dunque di verificare se queste sono totalmente impegnate con esigibilità nell'anno, impegnate con esigibilità negli anni seguenti oppure non impegnate. Solo nel secondo caso si genera un fondo pluriennale vincolato di spesa, mentre nell'ultima ipotesi le somme, in quanto correlate a entrate a destinazione specifica, confluiscono nel risultato di amministrazione, fra le quote vincolate del risultato di amministrazione. Le entrate vincolate per cassa, laddove utilizzate per pagamenti liberi, necessitano anche della rilevazione in bilancio, attraverso mandati e reversali in partite di giro, di utilizzo e di reintegro.

Le istruzioni del ministero dell’Interno

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