Fisco e contabilità

Manutenzione, rimborsi e personale scolastico: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCENTIVI E MANUTENZIONE
La nuova disciplina introdotta dal Dlgs 50/2016 riconosce gli incentivi anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, a prescindere da ogni collegamento con l'esecuzione di lavori, sempre che siano rispettate le condizioni specificamente individuate dall'articolo 113. Il compenso incentivante, in particolare, non spetta per la progettazione e il coordinamento della sicurezza, riguardando in via esclusiva e tassativa le attività indicate, fermo restando che l'adozione del regolamento «continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo». Questa Sezione ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dalla normativa in esame, con la conseguenza che gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE 24 GENNAIO 2017 N. 5/2017

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Secondo la Sezione delle Autonomie, ai fini del rimborso delle spese di cui all'articolo 84, comma 3, del Dlgs 267/2000, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole e utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall'ente anche facendo riferimento alle modalità previste dalla legge 133/2008. L'interpretazione fornita, nel circoscrivere i presupposti soggettivi di applicazione della disposizione di legge in esame ai soli casi di presenza necessaria in ufficio, esclude espressamente la possibilità di procedere al rimborso delle spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente del Sindaco, ove non sia ravvisabile l'esercizio necessario delle funzioni nel senso sopra precisato. La circostanza che il Sindaco abbia rinunciato volontariamente all'indennità di funzione, con cui devono intendersi remunerate anche le spese di viaggio per le presenze “non necessarie”, non può legittimare il rimborso ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del Tuel ove non ne ricorrano i presupposti indicati. La rinuncia volontaria a tale indennità comporta pertanto che rimangano a carico dell'amministratore tutte le spese non rimborsabili in base a specifiche disposizioni normative.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 8 FEBBRAIO 2017 N. 18/2017

ASSUNZIONI DI PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO
Tutte le assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo e scolastico, effettuate dall'ente nel triennio 2016-2018, in attuazione del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 228-bis, della legge 208/2015, a prescindere dalla procedura selettiva utilizzata e dalla circostanza che gli interessati abbiano o meno svolto un pregresso servizio a tempo determinato presso l'Ente medesimo, sono sottoposte soltanto al limite di spesa definito nella stessa disposizione (disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016), mentre non rientrano nel computo relativo al limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato ordinariamente previste. Tale piano straordinario di reclutamento può essere realizzato non soltanto con le modalità previste dal comma 228-ter dell'articolo 1 della legge 208/2015, essendo possibile il ricorso agli altri strumenti e procedure previste dalla normativa, ivi compreso l'utilizzo di una graduatoria relativa a concorso già espletato.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 10 FEBBRAIO 2017 N. 7/2017

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