Fisco e contabilità

Pareggio di bilancio, due mesi in più per le intese regionali sugli investimenti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Slitta il calendario delle intese regionali del pareggio di bilancio, che entrerà a regime a decorrere dal 2019. L'atteso Dpcm che attua l'articolo 10 della legge 243/2012, sottoscritto dal Governo e trasmesso alla Corte dei conti, infatti, proroga di due mesi i termini previsti per il 2017 e di un mese per il 2018.
Attraverso le intese regionali, in base al comma 3, articolo 10, della legge 243/2012 possono essere autorizzate operazioni di indebitamento e di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati ai amministrazione, laddove gli enti non abbiano «capienza» nell'ambito dei propri spazi finanziari disponibili.

Il calendario
Le intese prendono avvio con l’impulso di Regioni e Province autonome, che devono definire le regole di cessione e acquisizione degli spazi finanziari attraverso un avviso da pubblicare sul proprio sito entro il termine perentorio del 15 marzo 2017 (che sarà 15 febbraio per il 2018 e 15 gennaio dal 2019).
Gli enti che cedono spazi finanziari sono tenuti a indicare i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli anni successivi, da un minimo di due a un massimo di cinque, con un vincolo per cui la quota del primo anno deve essere pari almeno al 50%.
Entro il termine perentorio del 30 aprile (31 marzo per il 2018 e 28 febbraio a regime) le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane, le Province e i Comuni indicano le domane di cessione e acquisizione di spazi finanziari per uno o più esercizi successivi.
Entro il mese successivo (31 maggio per il 2017, 30 aprile per il 2018 e 31 marzo a regime) le Regioni assegnano gli spazi, con deliberazione di giunta e previo parere favorevole del Cal (o dei rappresentanti regionali delle autonomie locali ove non istituito).

Le priorità
Le priorità indicate nel Dpcm per la conclusione delle intese prevedono al primo posto i piccolissimi Comuni, esclusi dai vincoli di finanza pubblica nel 2015 perché hanno meno di mille abitanti, e i Comuni istituiti nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa a seguito di fusione conclusa entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa. Gli spazi privilegiano poi gli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi previsti dall'articolo 23, comma 8, del Dlgs 50/2016 validati e approvati completi di cronoprogramma di spesa e che presentano la maggior incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata o libera del risultato di amministrazione (nel caso di utilizzo di avanzo).
Se residuano spazi finanziari disponibili rispetto alle esigenze espresse dagli enti inclusi nelle priorità sopra riportate, questi sono attribuiti a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
Gli enti che chiedono spazi, infatti, devono fornire i dati relativi all'avanzo di amministrazione (al netto degli accantonamenti a fcde), al fondo cassa al 31 dicembre e alla quota dei fondi stanziati nel bilancio destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Regioni e Province
Le Regioni e le Province autonome possono cedere spazi finanziari per uno o più esercizi senza obbligo di restituzione, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio.
Una volta definita la redistribuzione degli spazi, resta in capo ai beneficiari l'obbligo di trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi ricevuti alla Banca dati delle amminisrtazioni pubbliche. Il mancato invio dei dati è sanzionato con il divieto di assumere, fino a quando non si adempie all'obbligo.
Alle Regioni e alle Province che non sanciscono l'intesa è fatto divieto di assumere e di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento.
Gli enti territoriali devono programmare attentamente le richieste, in piena sintonia fra uffici contabili e tecnici, perché se non utilizzano totalmente gli spazi non possono beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo (come disposto dall'articolo 1, comma 507, della legge 232/2016).

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