Fisco e contabilità

I pareri sulle transazioni alla luce delle concessioni di contributi «de minimis»

di Maria Carla Manca (*) - rubrica a cura di Ancrel

L'organo di revisione spesso è chiamato a rilasciare parere sulle transazioni di diverse tipologie e talvolta la sua funzione deve rispecchiare caratteristiche tali da comprendere e conoscere la fattispecie della proposta, al fine di attestare principi volti a prudenza, alla convenienza economica in relazione al rischio della causa, alla razionalità, congruità e buon senso in riferimento alla complessità dell'atto.
Su responsabilità e compiti dei revisori ha inciso significativamente il Dl 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), con un distinguo per quanto attiene i pareri sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni. È proprio la sottigliezza in fattispecie a determinare e capire ove si genera la transazione e non il debito fuori bilancio, posto che in taluni casi è proprio l'ente a non ricondurre la giusta ascrivibilità dell'operazione.

I contributi «de minimis»
Uno degli esempi classici lo ritroviamo nell'ambito delle concessioni sui contributi «de minimis», atti contrattuali con le imprese e/o soggetti privati, per produrre beni e servizi che possano andare anche a beneficio della collettività.
Uno dei gap dell'ente è il mancato monitoraggio su quanto concesso e sui tempi di realizzazione dell'intervento del soggetto beneficiario, tale da sfociare ad una successiva richiesta di revoca del contributo stesso.
Il venir meno agli impegni assunti con il permanere delle attività per cinque anni dalla data di presentazione dell'ammissione al beneficio, il mantenimento dell'uso dei locali per lo stesso periodo di tempo, o altri elementi contrattuali non rispettati, possono determinare la restituzione del contributo.

La convenienza economica
Gli elementi oggetto di verifica transattiva per rispettare la convenienza economica sono:
a) Richiesta di preventivo al legale per vagliare l'onorario in sede transattiva e contestuale piano comparativo nel caso in cui si dovesse intraprendere la fase dell'esecuzione forzata;
b) Relazione dettagliata del soggetto che a causa delle condizioni economiche non saldato il dovuto o fatta opposizione alla richiesta di rimborso;
c) Relazione sull’irrecuperabilità definitiva e contestualmente verifica di copertura attraverso richiesta alla società finanziaria o istituto bancario che ha rilasciato fidejussione a garanzia;
d) accertamenti presso l'agenzia delle Entrate per conoscere l'eventuale sussistenza di crediti al soggetto e/o notizie concernenti la relativa situazione occupazionale;
e) atto finale sotto forma di relazione dettagliata da parte del responsabile del servizio;
f) Piano transattivo.
I rischi di soccombenza e maturazione di ulteriori spese di procedura a carico dell'ente, le diverse verifiche che talvolta non risultano coperte dai soggetti fidejussori e la gravità della situazione finanziaria in cui versa l'impresa comprovata da accertamenti fiscali possono evidenziare che l'unica possibilità transattiva resta quella di un piano rateale di rimborso del contributo agevolato ottenuto.
A questo fine attraverso l'atto transattivo di dilazione del debito in più rate rispetta la «convenienza economica» e l'Ente può abbandonare l'azione legale per il recupero coattivo del credito. È importante sottolineare, inoltre, che in una situazione di irrecuperabilità definitiva l'avvio della procedura eliminatoria contabile della relativa partita creditoria possa avvenire solo al compimento dei termini prescrizionali di legge.

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