Fisco e contabilità

Esproprio del gestore di rete con prelievo proporzionale

L’esenzione disposta dall’articolo 57, comma 8, del Testo unico dell’imposta di registro, si applica solo nei confronti dello Stato e non anche dei soggetti che, pur effettuando attività nell’interesse dello Stato, sono dotati di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile. È questo il principio affermato dalla Ctr Liguria 1710/6/2016 (presidente e relatore Pasca).

La vicenda
La Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi) registrava un decreto di esproprio di alcuni terreni. L’atto veniva liquidato come esente in base all’articolo 57, comma 8, secondo cui l’imposta non è dovuta se l’espropriante o l’acquirente è lo Stato.
In seguito, però, l’ufficio notificava un atto di liquidazione dell’imposta proporzionale, a seguito della revoca dell’agevolazione, affermando che quest’ultima compete solo allo Stato e non anche ai soggetti di diritto privato.
Rfi impugnava l’atto avanti la Ctp di Genova, eccependo che l’articolo 24 della legge 210/85 riconosce all’ente Ferrovie dello Stato il mantenimento delle agevolazioni tributarie spettanti in origine all’Azienda autonoma ferrovie dello Stato.
Resisteva l’ufficio, affermando che:
• l’agevolazione non poteva essere concessa a un soggetto di diritto privato come una Spa;
• l’articolo 24 non era più applicabile, essendo terminato il processo di privatizzazione.
La Ctp riteneva fondata la tesi di Rfi e accoglieva il ricorso. L’ufficio appellava la sentenza, citando sia un parere del Consiglio di Stato sia giurisprudenza della Cassazione.

Rfi resisteva, evidenziando che, anche dopo l’effettuazione delle varie cessioni di rami d’azienda, aveva conservato lo stesso codice fiscale e partita Iva dell’originario Ente ferrovie dello Stato. A conferma della presenza del requisito soggettivo, Rfi richiamava la circolare 51/E/2001 riguardante il riconoscimento dell’esenzione da Invim per gli immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato Spa.

La decisione
La Ctr richiama il parere del Consiglio di Stato (1846/03), modificativo di precedenti pronunce dello stesso organo. I magistrati amministrativi hanno ritenuto non applicabili le agevolazioni qualora si tratti di un organismo che - benché eserciti poteri pubblici delegati - sia tuttavia dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto allo Stato.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte (sentenze 938/09 e 939/09), affermando che l’esenzione di cui all’articolo 57 si applica solo allo Stato e non anche ai soggetti privati che svolgono attività nell’interesse dello Stato. Ciò perché tale norma è eccezionale e, quindi, impone un’interpretazione restrittiva.

Pertanto, la Ctr ha accolto l’appello dell’ufficio, affermando che l’esenzione trova applicazione solo nei confronti dello Stato mentre non può trovare applicazione nei confronti di quei soggetti, quale appunto Rfi Spa, che benché effettuino operazioni nell’interesse dello Stato, siano dotati di un’autonomia patrimoniale, gestionale e contabile.

La sentenza della Ctr Liguria n. 1710/6/2016

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©