Fisco e contabilità

Le impugnazioni nella riforma della giustizia contabile (15-segue)

di Giuseppa Cernigliaro e Luciano Cimbolini

Continuando nell'esame della riforma di giustizia contabile, passiamo ora ad analizzare la parte VI del nuovo codice che è dedicata alle impugnazioni (articoli 177-210) (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 18, del 23 novembre, del 1°, del 5, dell'8, del 15, del 27 e del 30 dicembre 2016, del 3, del 13, del 17, del 27, del 31 gennaio 2017 e del 9 febbraio).

Le impugnazioni
La parte VI è articolata in un Titolo (Rimedi contro le decisioni), a sua volta ripartito in cinque capi recanti, rispettivamente, la disciplina generale dei rimedi contro le decisioni giurisdizionali, quella dell'appello, dell'opposizione di terzo, della revocazione e del ricorso per cassazione (per i soli motivi inerenti la giurisdizione).
Per quanto riguarda, nello specifico, l'appello in materia pensionistica, la relativa regolamentazione è invece contenuta nella parte V del codice concernente il giudizio pensionistico, di cui abbiamo già trattato.
L'articolo 177, dopo avere elencato i mezzi di impugnazione, fornisce la definizione della cosa giudicata formale con la quale si intende la decisione non più soggetta ad appello, né a revocazione né a ricorso per cassazione. Si ha, cioè, cosa giudicata formale quando la decisione diviene incontestabile in giudizio a opera delle parti e, di conseguenza, del giudice, e i suoi effetti sono perciò immutabili.
Il medesimo articolo disciplina anche l'acquiescenza, totale o parziale, ovvero la sostanziale accettazione della decisione che determina la decadenza dall'impugnazione. L'acquiescenza può consistere in una espressa dichiarazione o in un qualunque comportamento univoco della parte incompatibile con la volontà di impugnare e può riguardare l'intera decisione o solo alcuni capi della stessa.
L'articolo 178 disciplina i termini per le impugnazioni, che sono fissati dalla norma in sessanta giorni, qualificati come perentori e che decorrono dalla notificazione della decisione. In mancanza della notificazione della sentenza, vige il termine lungo di un anno (per l'appello e per determinati motivi di revocazione) e di sei mesi per il ricorso per cassazione, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Gli articoli da 179 a 182 dettano disposizioni relative al luogo di notificazione dell'impugnazione, al soggetto destinatario della notifica, al deposito dell'atto di impugnazione, agli adempimenti relativi alla fissazione dell'udienza ed alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza.
L'articolo 183, rispondendo all'esigenza di mantenere unitario il giudizio di impugnazione, prevede che, in caso di pluralità di parti in primo grado, partecipino al giudizio tutti coloro che sono state parti nel processo di primo grado (nelle cosiddette cause inscindibili o nelle cause tra loro dipendenti), salvo i casi in cui siano possibili pronunce separate (nelle cosiddette cause scindibili).
La medesima necessità di assicurare l'unità del giudizio di impugnazione è tenuta presente dall'articolo 184 che, nel disciplinare le impugnazioni avverso la medesima sentenza, stabilisce che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa decisione siano obbligatoriamente riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Ai sensi dell'articolo 185, poi, nel giudizio di gravame è ammesso l'intervento di coloro che sono legittimati a proporre opposizione di terzo (articolo 200).
Gli effetti della riforma o dell'annullamento della decisione sono regolati dall'articolo 186 con la previsione, anzitutto, del cosiddetto effetto espansivo interno, in forza del quale, in caso di riforma o annullamento parziale di una decisione, risultano caducati anche quei capi, non espressamente impugnati, ma dipendenti da quelli riformati o annullati. La disposizione disciplina anche il cosiddetto effetto espansivo esterno, consistente nel fatto che la riforma o l'annullamento della decisione estendono i rispettivi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti da tale decisione.
Gli articoli 187 e 188 riguardano, rispettivamente, la sospensione e l'estinzione del procedimento di impugnazione.
I capi successivi sono dedicati ai singoli mezzi di gravame ovvero all'appello, quale mezzo di impugnazione di carattere generale, all'opposizione di terzo e alla revocazione, quali mezzi di impugnazione straordinari, e al ricorso per cassazione, proponibile per i soli motivi inerenti la giurisdizione. Si tratta di una disciplina estremamente analitica che prevede, per i singoli mezzi di gravame: il contenuto dell'atto, i soggetti legittimati a proporlo ed il relativo procedimento con i rispettivi termini e decadenze.

L'appello
In materia di appello, particolarmente significativo è il contenuto dell'articolo 199 relativo ai casi di rinvio al primo giudice.
La norma prescrive che il giudice di appello disponga il rinvio al giudice di primo grado quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice, quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della sottoscrizione del giudice o quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti. La norma aggiunge che, in ogni caso, qualora il giudice di primo grado non sia entrato nel merito del giudizio, definendo solamente le questioni pregiudiziali o preliminari, il giudice di appello può pronunciarsi solo su queste ultime e, nel caso di accoglimento dell'appello stesso, deve rimettere gli atti al primo giudice al fine di consentire la prosecuzione, presso quella sede, del giudizio sul merito.
Per quanto concerne i termini, le parti hanno un termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione per riassumere il processo. La disposizione, infine, precisa che, qualora il giudice d'appello dichiari la nullità di alcuni atti compiuti in primo grado, debba ordinarne ove possibile, la rinnovazione secondo quanto previsto dall'articolo 50.

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