Fisco e contabilità

Rendiconto 2016, la completezza degli allegati non è solo questione formale

di Marco Fosco

Gli enti locali che si accingono all'approvazione del rendiconto della gestione 2016 devono prestare particolare attenzione alla completezza degli allegati, al fine di predisporre un documento che sia comprensivo di tutti gli elementi informativi che ne rappresentano il necessario corredo.
La questione non è banale sia nella prospettiva di comporre un rendiconto formalmente completo sia in considerazione del progressivo ampliamento degli allegati che si è registrato nel tempo per effetto dell'introduzione dell'armonizzazione contabile, che altresì determinato la moltiplicazione delle fonti da cui attingere per individuare gli elementi da inserire.

Testo unico
Alcuni allegati sono previsti dal Testo unico (di cui al Dlgs 267/2000), in particolare all'articolo 227, che impone di riportare l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» (da riportare integralmente se non pubblicati nei link) nonché la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (citata anche all'articolo 228) e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (da predisporre per la prima volta in relazione al consuntivo 2016).
Sempre dal Testo unico deriva un ulteriore importante allegato, contemplato dall'articolo 193, e relativo alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che può costituire un utile elemento per la migliore valutazione (e comprensione) degli esiti della gestione realizzata da parte dei molteplici destinatari del documento.

Armonizzazione contabile
Non meno rilevanti, in termini qualitativi e quantitativi, sono poi i documenti da allegare in funzione delle disposizioni recate dalla «nuova» contabilità armonizzata e che sono previsti dall'articolo 11 del Dlgs 118/2011, che tendono a perseguire diverse finalità. Alcuni hanno natura prettamente contabile e forniscono un importante dettaglio informativo agli elementi che sono riportati nell'ambito del rendiconto: è il caso, ad esempio, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, del prospetto concernente la composizione (per missioni e programmi) del fondo pluriennale vincolato, del prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, piuttosto che dei prospetti relativi alle diverse aggregazioni degli impegni ed accertamenti.
Altri, come il prospetto dei dati Siope, l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo) e l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sono destinare a riportare degli elementi conoscitivi importanti per comprendere l'evoluzione della gestione e valutarne le possibili condizioni di rischio.
Fondamentali, poi, si presentano la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (prima disciplinata, anche nei contenuti, dall'articolo 231 del Testo unico) e la relazione (non il parere) dell'organo di revisione economico-finanziaria, destinata a garantire un giudizio tecnico-professionale sul consuntivo dell'ente.
Sempre l'articolo 11 del Dlgs 118/2011 ha poi il pregio di elencare i contenuti della relazione della giunta, evidenziandone preliminarmente le finalità, costituite dall'illustrazione della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
In termini più specifici, secondo la disposizione, occorre riportare al suo interno, tra gli aspetti maggiormente significativi, i criteri di valutazione utilizzati, le principali voci del conto del bilancio (con le principali variazioni intervenuto nell'esercizio), l'elenco dei vincoli del risultato di amministrazione, i dati sull'utilizzo dell'anticipazione, l'elenco dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione e gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le partecipate.
Completano gli allegati contemplati dal Dlgs 118/2011 gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile e la clausola che fa rinvio genericamente alle altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Spese di rappresentanza e transazioni commerciali
Come anticipato, alcuni allegati obbligatori da riportare nell'ambito del rendiconto sono previsti in altre disposizioni di legge, diverse sia dal Testo unico sia dal Dlgs 118/2011.
In primis il prospetto delle spese di rappresentanza previsto dalla legge 148/2011 sulla base dell'apposito schema approvato con il Dm 23 gennaio 2012, da trasmettere altresì alla Corte dei conti e da pubblicare entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto.
In ultimo, infine, merita di essere ricordata la previsione di cui all'articolo 41 della legge 89/2014 il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
In caso di superamento dei termini indicati dalle disposizioni di legge, però, le relazioni devono anche indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, al fine di rappresentare le iniziative assunte dall'ente per giungere al superamento di tali criticità.

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