Fisco e contabilità

Prove di pareggio di bilancio con la delibera sul riaccertamento ordinario dei residui

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Allo scopo di verificare il permanere del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il comma 468 della legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha stabilito l'obbligo di allegare alle variazioni di giunta riguardanti il fondo pluriennale vincolato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (articolo 175, comma 5-bis, lettera e) del Tuel).

Variazione di esigibilità di accertamenti e impegni 2016
In caso di variazione di esigibilità di accertamenti e impegni 2016, con la delibera di giunta si provvede anche alla reimputazione agli esercizi successivi delle obbligazioni giuridiche attive e passive e dunque alla contestuale variazione del bilancio in corso di gestione. In caso di bilancio di previsione definitivamente approvato, la variazione sarà di competenza e di cassa, mentre nelle more dell'esercizio provvisorio (o gestione provvisoria) occorrerà variare solo gli stanziamenti di competenza. Se l'ente ha già depositato il bilancio ai consiglieri occorre modificare anche quest'ultimo schema. Con la delibera di Giunta sono inoltre assunti gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Tali somme sono pertanto immediatamente utilizzabili nell'esercizio 2017 e non occorre per questo attendere l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.

Equilibri di finanza pubblica
È importante verificare, in questa fase, il permanere degli equilibri di finanza pubblica. Le reimputazioni di impegni di spesa 2016 agli esercizi successivi si attuano attraverso l'iscrizione del fondo pluriennale di entrata e della correlata uscita nel bilancio di previsione 2017/19 oppure, nel caso di contributi a rendicontazione e prestiti flessibili, con la contestuale reimputazione di accertamenti e impegni.
Il prospetto del pareggio di bilancio 2017/19 (disponibile anche sul sito Arconet) considera per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, il fondo pluriennale vincolato al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Ai fini del pareggio di bilancio, questa operazione di variazione, conseguente al riaccertamento, è dunque neutra solo se tale fondo non è generato da da mutui e prestiti obbligazionari (anche se dovessero essere confluiti nel risultato di amministrazione). Al fine di verificare gli effetti del riaccertamento sul saldo del pareggio, occorre dunque acquisire tutte le informazioni utili sui cronoprogrammi di spesa (e dunque sugli impegni da imputare secondo esigibilità) degli interventi da realizzare negli esercizi 2017 e successivi.
Nel pareggio di bilancio a partire dal 2017 non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni che saranno cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016.
Le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono poi trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

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