Fisco e contabilità

Rottamazione, le insidie su dilazione e contenzioso

Nonostante i chiarimenti sulla rottamazione delle cartelle forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E dello scorso 8 marzo, permangono ancora dubbi non solo sugli effetti della probabile proroga al prossimo 21 aprile dei termini per la presentazione dell’istanza, ma anche sulla corretta applicazione di alcuni punti dell’istituto.
Se da un lato, infatti, è stato precisato che ai fini della rottamazione non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario non ancora iscritti a ruolo (così come i ruoli già sgravati), dall’altro le principali incertezze emergono soprattutto in presenza di piani di dilazione concessi da Equitalia e ancora in essere al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016.

Il rilcalcolo della dilazione
In base all’articolo 6, comma 5 del decreto legge 193/2016, con riferimento ai debiti che si intendono rottamare, i piani di dilazione dei carichi in essere al 1° gennaio 2017 sono sospesi di diritto fino a luglio 2017, termine previsto per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione.
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, a tale data:
• se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere;
• se invece il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’agente della riscossione.
Il debitore potrà, tuttavia, riprendere – sempre a luglio – i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica. Sul punto, inoltre, Equitalia ha chiarito che la sospensione non viene concessa automaticamente a tutti coloro che potenzialmente potrebbero presentare istanza di rottamazione e per tutti i carichi, ma soltanto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (con il modello DA1) e limitatamente ai carichi per cui viene richiesta.

Il rilcalcolo della dilazione
Questo vuol dire che, qualora un piano di dilazione, come di solito accade, riguardi più cartelle e il contribuente decida di rottamarne una sola, sarà necessario continuare a pagare la quota parte delle rate relative alle cartelle non inserite nell’istanza di rottamazione e a sospendere la quota parte di rate relative alla cartella che si è chiesto di definire in maniera agevolata.
In questo caso è necessario l’intervento di Equitalia che dovrà rideterminare il nuovo piano di dilazione, scomputando la quota parte delle rate oggetto di sospensione.
Tuttavia, sono ormai molti i contribuenti che, in attesa di un ricalcolo non immediato da parte dell’agente della riscossione (anche a causa della grande affluenza di pubblico che in queste ore si riversa negli uffici in cerca di informazioni), si trovano in una situazione a dir poco critica:
• se non pagano le rate, rischiano la decadenza dal piano della dilazione;
• se però continuano a pagare le rate originarie, perderanno comunque, anche se solo in parte, il beneficio della rottamazione, non potendo poi avere alcun rimborso della quota di sanzioni amministrative e di interessi di mora versati e non dovuti a seguito dell’adesione all’istituto.

Il termine per pagare le rate scadute
In assenza di specifici ulteriori chiarimenti, l’eventuale slittamento del termine di presentazione dell’istanza potrebbe generare, inoltre, altre incertezze.
È ormai pacifico, infatti, che il contribuente che intenda essere ammesso alla rottamazione deve necessariamente versare le rate non pagate fino a dicembre 2016. Equitalia, sul punto, ha precisato che il pagamento in questione può essere effettuato, con l’applicazione degli interessi di mora, entro il 31 marzo 2017, cioè entro il termine fissato dal decreto legge per presentare l’istanza di rottamazione.
Resta, dunque, da chiarire se la eventuale proroga del termine di presentazione del modello DA1 alla data del 21 aprile 2017 consentirà anche lo slittamento del pagamento delle rate scadute.

I coobbligati e il contenzioso
Rimane, infine, ancora aperta un’altra questione: in caso di contenzioso pendente, la presentazione dell’istanza di rottamazione da parte di uno solo dei coobbligati comporta, comunque, la rinuncia al giudizio anche in capo agli altri?
Equitalia, per la parte di sua competenza, ha precisato soltanto che l’istanza di rottamazione presentata da uno solo dei coobbligati solidali ha effetto anche sugli altri che non si sono attivati per la definizione agevolata. Pertanto, ferme restando le misure cautelari o esecutive già avviate, l’agente della riscossione non procederà con nuove azioni. Senza contare che il perfezionamento della rottamazione dei ruoli da parte del coobbligato estingue la pretesa per tutti.

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