Fisco e contabilità

Lo stralcio dei residui attivi si compensa nel fondo crediti di dubbia esigibilità

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Il riaccertamento ordinario richiede una specifica analisi dei residui attivi, al fine di individuare i crediti di dubbia e difficile esazione, quelli insussistenti e i residui dichiarati inesigibili. Per questi ultimi il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) stabilisce che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Quindi l'eliminazione di residui attivi inesigibili dal conto del bilancio non peggiora il risultato di amministrazione, perché l'effetto negativo è compensato dalla riduzione per lo stesso importo del fondo crediti di dubbia esigibilità .

Gli effetti in contabilità finanziaria
L'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio deve essere riportato in allegato al rendiconto della gestione (articolo 11, comma 4 del D lgs 118/2011), sino al compimento dei termini di prescrizione. Tale elenco è distinto da quello dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, che deve invece indicare i residui confermati per esercizio di formazione e per capitolo.
L'eventuale successiva riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili deve essere contabilizzata, secondo il principio contabile, come riscossione di residui attivi, e non si può procedere all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio. La violazione di questo principio comporta elusione ai vincoli di finanza pubblica.

La contabilità economico patrimoniale
Fin qui gli effetti in contabilità finanziaria. Ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 230, comma 5, del Tuel lo stato patrimoniale comprende infatti anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
Ripercorrendo le indicazioni espresse dalla Corte dei conti tramite gli ultimi questionari al rendiconto, emerge l'obbligo, da parte dei singoli responsabili delle entrate, di dare adeguata motivazione in caso di mantenimento o cancellazione dei residui.
Se l'eliminazione riguarda l'avvenuta prescrizione dei crediti occorre indicare, nella motivazione dello stralcio, le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

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