Fisco e contabilità

Utilizzo delle risorse pubbliche sotto la lente dell’Anac

di Paolo Canaparo

L'Anac definisce i confini della verifica e dell’attestazione da parte degli organismi indipendenti di valutazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle amministrazioni. Obblighi previsti dall'articolo 44 del Dlgs 33/2013.
Lo fa con la deliberazione del 10 marzo 2017 n. 236.

Enti privi di Oiv
Nel caso in cui l'ente sia privo di Oiv o di soggetto con funzione analoghe, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a compilare la griglia di rilevazione, specificando che nell'ente è assente l'organismo deputato dalla legge e motivandone le ragioni. (si veda la delibera Anac del 28 dicembre 2016 n. 1310).
Oltre al modello di attestazione della pubblicazione dei dati al 31 marzo 2017 e alla griglia di valutazione, con i suoi criteri di rilevazione, la deliberazione contiene anche un separato documento da pubblicare, innovativo rispetto alle precedenti versioni, avuto riguardo alla sintesi delle rilevazioni effettuate da parte degli Oiv. In altri termini, l'Autorità ha previsto che gli organismi indipendenti, oltre alla verifica e alla certificazione delle tabelle di riscontro, dovranno effettuare specifiche descrizioni delle attività svolte e delle eventuali criticità e/o difficoltà riscontrate.

L'utilizzo delle risorse pubbliche
Importante è la scelta dell'Anac di circoscrivere l'attestazione sullo stato di pubblicazione dei dati ritenuti particolarmente rilevanti per l’utilizzo di risorse pubbliche, ferma restando l'immediata precettività di tutti gli adempimenti di trasparenza previsti dalla legge e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al Dlgs 97/2016 e alle indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 1310/2016.
L'Anac evidenzia che l'individuazione degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla rotazione e dalla gradualità delle verifiche relative agli anni precedenti, anche da valutazioni sulla rilevanza informativa assunta dagli adempimenti monitorati ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.
In particolare, i dati la cui pubblicazione obbligatoria si chiede di attestare sono relativi: alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (articolo 20); al bilancio preventivo e consuntivo, al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché al monitoraggio degli obiettivi (articolo 29); ai beni immobili e alla gestione del patrimonio (articolo 30); ai controlli sull'organizzazione e sull'attività ell'amministrazione (articolo 31); alle liste di attesa (articolo 41, comma 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario; ai tempi di pagamento dell'amministrazione (articolo 33).
Va ricordato che l'articolo 5 del Dlgs 97/2016 ha inserito l'articolo 4-bis del Dlgs 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, che al comma 2 prevede la pubblicazione da parte di ciascuna amministrazione, in un’area chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, dei dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per ciascuna delle tipologie di spesa, l'amministrazione deve individuarne la natura economica e pubblicare un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei beneficiari e, quale ambito temporale di riferimento, la data di effettivo pagamento.
In assenza di una norma specifica, per l’Anac sarebbe opportuna una cadenza di pubblicazione semestrale e poi almeno trimestrale.

I documenti contabili
Le Pa devono pubblicare bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione, in base all'articolo 29 del Dlgs n. 33/2013.
Le amministrazioni sono tenute al rispetto di questo termine anche tenuto conto della rilevanza che i dati di bilancio hanno nell’individuazione dei soggetti tenuti alle regole sulla trasparenza, in base all'articolo 2-bis, commi 2 e 3, del Dlgs 97/2016.
Il comma 1, peraltro, per assicurare piena accessibilità e comprensibilità anche ai meno esperti alla lettura delle informazioni di bilancio, richiede alle amministrazioni di pubblicare, in aggiunta, i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Allo stesso scopo il comma 1-bis richiede alle amministrazioni di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Strettamente connesso, e in qualche modo complementare, alla pubblicazione integrale e semplificata dei documenti di bilancio nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa, è l'obbligo di pubblicazione del piano di indicatori previsto dal comma 2, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare anche un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione.
Va evidenziato, peraltro, che il Dlgs n. 126/2014, fra le diverse modifiche apportate al Dlgs n. 118/2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), ha introdotto l'articolo 18-bis («Indicatori di bilancio») che, di fatto, estende anche agli enti territoriali l'obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori che era riservato ai soli enti elencati dal Dlgs 91/2011. È un sistema di indicatori misurabili e riferiti ai programmi quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione ed è diretto a consentire la comparazione dei bilanci.

La delibera Anac 236/2017

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