Fisco e contabilità

Niente spesometro annuale per la Pa

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Anche per quest'anno le operazioni sotto soglia effettuate dai commercianti al dettaglio e dai tour operator sfuggono allo spesometro, mentre le amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate senza eccezioni. Gli operatori possono inoltre decidere di non inviare i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Sts) e quelli relativi alle operazioni intercorse con soggetti black list. Con un comunicato stampa l'agenzia delle Entrate annuncia il provvedimento che, anche in relazione al 2016, comporterà diverse semplificazioni in fase di compilazione dello spesometro. La previsione più attesa, se non altro per la numerosità dei soggetti coinvolti, è quella relativa ai commercianti al minuto, o, più in generale, ai soggetti indicati all'articolo 22 del Dpr 633/1972 prevede l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, salvo in caso di richiesta da parte del cliente: non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell'Iva. Si badi che l'esonero appare senza eccezioni, proprio come “tramandato” dal provvedimento 94908/2013.

L’esenzione
Questo significa che l'obbligo di comunicazione viene meno anche quando le fatture (sotto soglia) sono state annotate nel relativo registro. Infatti, il provvedimento 94908/2013 aveva stabilito, da una parte, che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l'obbligo di comunicazione e, dall'altra che, per gli anni 2012 e 2013, i soggetti all'articolo 22 del decreto Iva potevano comunicare le (sole) operazioni attive sopra soglia. I successivi provvedimenti 44922/2015 e 49798/2016 hanno poi riproposto le medesime agevolazioni in relazione al 2014 e al 2015. Il comunicato stampa di ieri, annunciando che «anche per quest'anno» non vanno comunicate le operazioni attive che non superano la soglia fa quindi presagire la riproposizione, in perfetta continuità, dell'esonero “indistinto” previsto già nel 2013. Discorso analogo vale per i soggetti che applicano l'articolo 74-ter del Dpr633/1972 (tour operator), con la differenza che la soglia da considerare è pari a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.

Tessera sanitaria
L'Agenzia conferma inoltre che i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici sanitari, non sono tenuti a ripeterne la trasmissione mediante lo spesometro. Tuttavia, qualora dovesse risultare più agevole, possono includerli nella comunicazione. Ai contribuenti è lasciata un'ulteriore facoltà: quella di decidere se comunicare, o meno, le operazioni del 2016 con controparte black list. Il Dl 193/2016, a fronte dell'introduzione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, ha previsto la soppressione di diversi adempimenti, tra cui, appunto la comunicazione delle operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Tuttavia, con riferimento alle operazioni con soggetti black list, la soppressione è stata fatta retroagire al 2016. Pertanto, dal 2016 non devono più essere incluse nella comunicazione polivalente ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle, è possibile inserirle nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE. Il via libera è giunto anche per le amministrazioni pubbliche e quelle autonome. Pertanto, anche in relazione al 2016, questi ultimi non sono tenuti all'adempimento.

Il comunicato dell’agenzia delle Entrate

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