Fisco e contabilità

«No» al ripiano dei disavanzi da liquidazione con il fondo perdite sulle partecipate

di Alberto Barbiero

Gli enti locali non possono utilizzare le risorse accantonate per far fronte alle perdite delle società partecipate per la copertura del piano di liquidazione di una di queste società. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo Liguria, con la deliberazione n. 24/2017 ha fornito un parere a un Comune che ha chiesto se le risorse accantonate nello speciale fondo istituito in base alle disposizioni della legge 147/2013 potessero essere utilizzare nell'ambito di una procedura di liquidazione di una propria partecipata.

I vincoli
L'analisi evidenzia come non sussista a carico del Comune socio (anche se unico) alcun obbligo di soccorso finanziario, il quale, al contrario, deve essere sempre supportato da un interesse pubblico puntuale e concreto. I margini di ammissibilità per interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione sono ancor più ridotti, poiché queste rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale, ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura. Qualora un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della società partecipata diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico.

Le ricadute operative
La legittimità di un'operazione di questa natura sarebbe rilevabile solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare nell'ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell'ente per l'adempimento delle obbligazioni della società. Le somme accantonate non sono comunque utilizzabili nella procedura di liquidazione, dato che proprio la disposizione di legge (confermata dall'articolo 21 del Dlgs 175/2016) stabilisce che queste risorse sono svincolate quando l'amministrazione dismette la partecipazione, oppure il soggetto partecipato è posto in liquidazione: di conseguenza l'assenza di una possibile continuità aziendale, unita al regime di responsabilità patrimoniale limitata del socio, rendono non ipotizzabile una nuova spesa del medesimo diretta a far fronte alle passività societarie. L'utilizzo dell'accantonamento perdite per la procedura di liquidazione della società (o per il ripiano delle perdite di esercizio di una società in regime di gestione ordinaria) costituisce una spesa corrente effettiva, destinata a essere rendicontata come tale a fine esercizio e, conseguentemente, ricompresa nel computo del saldo finale di competenza. Sotto questo profilo, quindi, l'effettivo intervento a ripiano comporta per gli enti proprietari una contrazione dei complessivi margini di spesa dell'esercizio, con conseguente rischio di mancato rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio.

La delibera 24/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Liguria

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