Fisco e contabilità

Illegittimo il piano finanziario «sintetico»

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo il piano finanziario dei rifiuti adottato in forma sintetica. Quest’importante indicazione è stata precisata dal Tar Latina, con sentenza n. 1/2017, e dal Tar Lecce, con sentenza n. 352/2017.
In entrambe le sentenze si osserva che la disciplina Tari prevede che il Comune nella commisurazione delle tariffe deve tener conto dei criteri individuati nel Dpr n. 158/1999 ed inoltre, che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario redatto del gestore dei rifiuti ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità d’ambito, se istituita.

La cornice normativa
Il contenuto del piano finanziario è disciplinato dall’articolo 8 del Dpr. n. 158/1999 il quale prevede che con esso devono essere esplicitati i profili tecnici e gestionali del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con specifica indicazione delle strutture e dei servizi disponibili, oltre che degli eventuali affidamenti di servizi a terzi. Il piano deve poi contenere le risorse finanziarie necessarie ed anche l’indicazione degli scostamenti che si sono verificati rispetto al piano precedente, con le relative motivazioni. Il piano assume quindi la triplice funzione di rappresentazione del servizio esistente, di programmazione per l’anno di riferimento e di consuntivazione rispetto all’anno precedente. Un piano finanziario che presenta incrementi di costo rispetto a quello dell’anno precedente senza alcuna motivazione è, per il Tar, illegittimo. Come pure è illegittimo il piano finanziario che riporti sinteticamente soltanto le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione dei rifiuti, senza alcuna relazione in merito alle modalità di organizzazione del servizio ed alle modalità di quantificazione delle singole voci di costo. Ovviamente, l’illegittimità del piano finanziario comporta l’illegittimità derivata anche delle tariffe Tari. Sarà quindi opportuno che i Comuni e le Autorità d’ambito approvino entro il prossimo 31 marzo piani finanziari che rispettinola normativa.

Gli altri elementi
La sentenza del Tar Lecce, va però oltre, puntualizzando altri elementi. Il primo attiene alla distinzione tra le agevolazioni Tari che possono essere finanziate dai contribuenti e quelle che invece devono trovare copertura con risorse del bilancio comunale. Il distinguo è tra agevolazioni collegate ad un minor utilizzo del servizio pubblico, come quelle relative alle abitazioni tenute a disposizione, o con unico occupante. Mentre le altre agevolazioni/esenzioni disciplinabili in base al comma 660 della legge n. 147/2013 devono essere finanziate con risorse proprie del bilancio comunale. Sulla base di tali considerazioni il Tar Lecce ha ritenuto illegittima la previsione che mandava esenti dalla Tari gli immobili comunali. Tali esenzioni «non possono essere addebitate ai contribuenti ma devono essere coperte dal contributo comunale». Altre importanti indicazioni attengono al contributo Conai, la cui entrata è di competenza del Comune e deve essere portata in riduzione dei costi da coprire con la tariffa.

La sentenza del Tar Latina n. 1/2017

La sentenza del Tar Lecce n. 352/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©