Fisco e contabilità

Sanatoria e liti, effetto variabile per la rottamazione

Strategia differenziata per la rottamazione delle somme in pendenza di giudizio . La presentazione del ricorso in Ctp o dell’appello in Ctr o ancora del ricorso per Cassazione non sospende, di norma, la riscossione delle maggiori imposte accertate, che prosegue con una gradazione diversa a seconda della tipologia di atto e delle imposte.

Imposte dirette, Irap e Iva

A meno che l’ufficio delle Entrate non ritenga che vi sia fondato pericolo per la riscossione, in caso di avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva e impugnati, la riscossione avviene in maniera frazionata: nella misura di 1/3 dell’imposta e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo in attesa del giudizio di primo grado; nella misura dei 2/3 della totalità della pretesa (comprensiva di imposte, sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo) in caso di soccombenza in primo grado o per l’ammontare risultante dalla sentenza della Ctp che accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare accertato e dunque per la totalità della pretesa nel caso di soccombenza in Ctr.

Avvisi bonari e tributi locali

Per le somme accertate, invece, mediante liquidazione automatica (articolo 36 bis, Dpr 600/73 e/o articolo 54 bis, Dpr 633/72) e/o controllo formale della dichiarazione (articolo 36 ter, Dpr 600/73), nonché per gli accertamenti di redditi diversi, è prevista la relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Per esse, dunque, anche in caso di impugnazione e in pendenza di giudizio, non è prevista la riscossione frazionata, con la conseguenza che, a prescindere dallo stato del contenzioso, l’ufficio delle Entrate procede con l’affidamento dell’intera pretesa all’agente della riscossione. Inoltre, anche le somme accertate a titolo di imposta locale (Imu, Ici, Tosap, Tarsu, Tares, ecc.) sono iscritte a ruolo per intero, a prescindere dalla impugnazione degli atti impositivi.

Le strade possibili

Pertanto i contribuenti sono chiamati a valutare la convenienza ad aderire all’istituto della definizione agevolata non solo sulla base delle aspettative dell’esito del contenzioso, ma anche e soprattutto sulla base delle somme che risultano al 31 dicembre 2016 in carico all’agente della riscossione.
Se infatti la convenienza a rottamare ruoli derivanti da avvisi bonari e di accertamenti di imposte locali è, nella maggior parte dei casi, scontata in ragione dell’affidamento ad Equitalia anche delle sanzioni, in caso di avvisi di accertamento di imposte dirette, Irap, Iva, imposta di registro o di successione, invece, occorre fare qualche riflessione ulteriore.
Se infatti il processo pende in primo grado, il carico, come si è detto in precedenza, riguarda il solo terzo delle imposte. In tale ipotesi, dunque, ci sarà poco interesse alla definizione agevolata siccome il beneficio dello stralcio delle sanzioni amministrative non sarà conseguibile. Al contrario, l’interesse alla definizione agevolata aumenta se il giudice tributario di primo grado avesse già confermato la legittimità dell’atto impositivo e si è in attesa della pronuncia della Ctr. In tal caso, infatti, ove l’ufficio avesse già trasferito il carico all’ente della riscossione, il beneficio conseguibile è più consistente riguardando i 2/3 delle sanzioni. Sempre in questo caso, inoltre, poiché come noto, secondo anche quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione delle risposte fornite durante Telefisco 2017, la lite continua per il rimanente terzo non rottamabile potrebbe essere opportuno, prima dell’udienza di secondo grado, tentare di proporre all’ufficio una conciliazione giudiziale per chiudere la controversia e pagare le sanzioni rimanenti al 50 per cento. Laddove, invece, non dovesse trovare accoglimento la proposta di conciliazione giudiziale, il giudizio proseguirà e se poi la Ctr dovesse accogliere il ricorso introduttivo e annullare l’atto impositivo, i restanti importi non saranno dovuti, fermo restando che però non si potrà chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di rottamazione.
Infine, qualora il contribuente sia risultato soccombente in secondo grado e l’ufficio abbia già provveduto ad affidare la totalità delle somme dovute a Equitalia, il beneficio conseguibile con la rottamazione sarà massimo. In tal caso infatti, oltre allo stralcio delle sanzioni per intero non ci sarà più alcun interesse a ricorrere per cassazione (o comunque proseguire nel processo) laddove in caso di vittoria non si avrà comunque il diritto alla restituzione delle somme definite.

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