Fisco e contabilità

Irregolare il riconoscimento del debito se la delibera consiliare non è puntuale e tempestiva

di Michele Nico

Nel vagliare la situazione contabile di un Comune in base all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, la Corte dei conti, sezione di controllo per il Molise (deliberazione n. n. 62/2017/PRSP) offre alcuni spunti di interesse sul ricorso alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che risulta espressamente consentita dall'articolo 194 del Tuel, ma a condizione che siano rispettate le avvertenze imposte dai principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, la Sezione prende in esame alcune delibere consiliari con cui l'amministrazione ha attivato la suddetta procedura e riscontra una serie di criticità che permangono anche dopo le controdeduzioni fornite dal Comune, per cui la pronuncia si chiude confermando «le gravi irregolarità rilevate e i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria», con l'invito rivolto all'ente di astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalla vigente normativa.

Le gravi irregolarità
Qual è il vulnus emerso nell'operato della Pa che si è avvalsa del rimedio normativamente previsto per riconoscere il debito fuori bilancio?
La Corte deplora la sussistenza di «debiti fuori bilancio riconosciuti in ritardo, in misura minore rispetto agli importi risultanti dalle sentenze e senza indicazione dei mezzi di copertura».
Per quanto riguarda il ritardo nel procedimento, la delibera consiliare aveva dato corso al riconoscimento di vecchi debiti relativi a importi provenienti dal 2012 e da giudizi instaurati nel 2007 definiti con sentenza, in ordine a spese legali e spese per il Ctu liquidate dal Tribunale.
Oltre alla totale mancanza di tempestività nel riconoscimento del debito, il collegio rileva che con la delibera consiliare non vengono indicati i mezzi di copertura, così come non risulta specificato se il pagamento debba essere effettuato in un solo esercizio o dilazionato su più esercizi, in quanto la delibera dell'ente rinvia ad altro atto la copertura economica.
Un modo di fare approssimativo e sommario, quindi, che non appare coerente con i principi di buona amministrazione e tanto meno si giustifica in rapporto alla procedura di cui all'articolo 194 del Tuel, che si configura quale rimedio “extra ordinem” per il fatto di avere a oggetto le obbligazioni della Pa sorte senza il rispetto delle prescritte regole contabili.

Le osservazioni della Corte
Per questa ragione la Corte osserva che il riconoscimento del debito deve aver luogo «in modo tempestivo, prevedendo anche che nella delibera di Consiglio comunale vengano indicati i mezzi di copertura del debito in modo puntuale e compiuto e non il mero rimando ad altri atti da parte della Giunta e/o del responsabile finanziario».
In linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza, la Sezione interpreta in modo restrittivo l'articolo 194 del Tuel, ribadendo ancora una volta che le fattispecie ivi indicate per riconoscere il debito fuori bilancio hanno carattere tassativo.
Di qui l'esigenza che l'azione amministrativa sia trasparente e che l'ente locale, nel trattare le obbligazioni sorte dai contenziosi, si attenga scrupolosamente al disposto normativo specificando in delibera volta per volta quale delle singole fattispecie ricorra.
In definitiva, se il debito da regolarizzare sorge da una sentenza esecutiva occorre il tempestivo intervento consiliare per provvedere alla copertura integrale dell'importo a carico dell'ente, dacché a partire dalla notifica del provvedimento giurisdizionale si esaurisce qualsiasi margine discrezionale per definire la controversia in via transattiva e resta soltanto l'obbligo della Pa di pagare senza indugio l'intero ammontare previsto dalla sentenza.

La delibera della Corte dei conti del Molise n. 62/2017/PRSP

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