Fisco e contabilità

Agevolazioni Ici-Imu all’abitazione principale solo se il classamento è corretto

di Pasquale Mirto

Le agevolazioni Ici previste per l'abitazione principale spettano solo se l'immobile è accatastato come abitazione. Nelle sentenze n. 4467 del 21 febbraio 2017 e n. 8017 del 28 marzo 2017, la Cassazione ha negato l'agevolazione per un immobile, difatti utilizzato come abitazione principale, ma accatastato in categoria catastale A/10, ovvero ufficio.

La decisione
Ad avviso della Corte qualora «l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento».
Sugli effetti derivanti da un mancato aggiornamento degli atti catastali derivanti da inerzia del contribuente, la Corte aveva già ampliamente argomentato con la sentenza n. 1704/2016. In tale arresto si era precisato che nessun beneficio poteva derivare da un accatastamento non «aggiornato» nel caso in cui questo «sia stato determinato da un'omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare a Catasto l'effettiva destinazione d'uso del cespite».
Si tratta di principi di diritti che si pongono sullo stesso solco interpretativo tracciato da centinaia di sentenze, rese anche a Sezioni unite, che hanno ritenuto determinante, in tema di ruralità dei fabbricati, l'accatastamento in categoria rurale, considerando, anche in questo caso, irrilevante l'effettiva destinazione di fatto, in presenza di un accatastamento in categoria non rurale.

Imu
I principi di diritto enunciati in tema di Ici valgono ovviamente anche per l'Imu, posto che per entrambe le imposte l'individuazione della categoria catastale è rilevante, in considerazione anche del fatto che non sono previste le medesime agevolazioni per le abitazioni classate in categoria catastale di lusso, ovvero A/1, A/8 e A/9.
In Imu, peraltro, le modalità di accatastamento sono ancora più vincolanti, visto che è stato espressamente previsto che l'abitazione principale è l'immobile iscritto in catasto come «unica unità immobiliare», con il chiaro intento di discostarsi da una certa giurisprudenza di legittimità che in Ici aveva riconosciuto la possibilità di considerare come unica abitazione principale anche due unità immobiliari contemporaneamente utilizzate come abitazione principale. In Imu, l'unica possibilità di accedere ai benefici in questione si realizza per le unità immobiliari che non possono essere oggetto di fusione catastale, in quanto gli intestatari non sono coincidenti (perché, ad esempio, un'abitazione è intestata al marito e l'altra alla moglie). In tale ipotesi, il contribuente può procedere alla cosiddetta «fusione ai fini fiscali», seguendo le indicazioni contenute nella nota dell'ex Agenzia del territorio n. 15232/T del 21 febbraio 2002.

Pertinenze
Infine, si rammenta che anche per le pertinenze risulta vincolante la modalità di accatastamento, posto che la normativa riconosce come pertinenze ai fini Imu solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie catastali.

La sentenza della Corte di cassazione n. 4467/2017

La sentenza della Corte di cassazione n. 8017/2017

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