Fisco e contabilità

Sotto esame anche lo stato patrimoniale

Il prospetto del nuovo stato patrimoniale deve essere allegato al rendiconto in duplice copia, la prima riferita alla data del 1° gennaio 2016 e la seconda alla data del 31 dicembre 2016. Le specifiche operative, a cui devono attenersi gli enti che dal 1° gennaio 2016 applicano il principio della contabilità economico-patrimoniale, sono dettate dal ministero dell’Economia ai fini della trasmissione dei dati alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap).
Sono esclusi dall’obbligo gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, le autonomie speciali (che adottano il decreto legislativo 118/2011 dal 2016) e gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che hanno deliberato il rinvio della contabilità economico-patrimoniale. Questi ultimi potranno chiudere il rendiconto 2016 senza sottoporre all’approvazione del consiglio i risultati della situazione economica e patrimoniale, come chiarito da Arconet con la Faq 22. Pertanto non dovranno neppure inviare alla Banca dati il conto economico, lo stato patrimoniale attivo, lo stato patrimoniale passivo e i costi per missione (allegato H al rendiconto).

Lo stato patrimoniale di apertura nel primo anno
Particolare attenzione deve essere posta allo stato patrimoniale di apertura nel primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale, anche in vista del superamento con esito positivo dei controlli che la Corte dei conti effettuerà sulla base delle linee guida in corso di elaborazione.
La predisposizione di questo documento si fonda sulla riclassificazione, secondo il piano dei conti, delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale secondo il principio allegato 4/3 del decreto legislativo 118/2011. Gli enti dovranno inoltre predisporre al 1° gennaio 2016 una tabella che consenta il raffronto fra gli importi di chiusura al 31 dicembre 2015 e quelli di apertura, così come determinati a seguito del processo di applicazione del nuovo principio contabile.

La tabella di raccordo
Anche la tabella di raccordo, al pari dello stato patrimoniale riclassificato, deve essere approvata dal Consiglio, con specifica evidenza del netto iniziale, declinato nelle sue componenti patrimoniali, quali il fondo di dotazione, le riserve (di capitale, da concessioni edilizie e da risultati economici) ed il risultato economico positivo (o negativo) dell’esercizio in corso.
La corretta rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale è cruciale ai fini della successiva redazione del bilancio consolidato, in relazione al quale gli enti sono tenuti alla predisposizione e approvazione in giunta dei due distinti elenchi (dei soggetti che compongono il gruppo amministrazione pubblica e di quelli che rientrano nel perimetro di consolidamento) e alla trasmissione delle direttive finalizzate al consolidamento dei conti.
Se l’ente non ha enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, con la delibera di approvazione del rendiconto provvede a dichiarare tale condizione e, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016. La deliberazione è necessaria per assolvere gli obblighi di trasmissione del bilancio consolidato alla Banca dati unitaria della pubblica amministrazione.

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