Fisco e contabilità

Rendiconto, nel calcolo del fondo crediti i rischi maggiori

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

I maggiori rischi di errori nel rendiconto si insinuano nella «corretta» quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. I calcoli devono essere effettuati subito dopo il riaccertamento ordinario dei residui e condizionano il risultato di amministrazione «sostanziale». L'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, nel disciplinare i principi che regolano la gestione dei residui attivi, definisce le modalità di calcolo dell'accantonamento a consuntivo, che possono seguire sia il metodo ordinario, sia, fino a tutto il 2018, il metodo semplificato.
La scelta del livello di analisi delle voci su cui calcolare il Fcde è lasciata al responsabile finanziario, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere a un maggiore livello di analisi (categorie, capitoli o articoli). Non richiedono l'accantonamento al Fcde i crediti da altre amministrazioni pubbliche, quelli assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa o gestite per conto di un altro ente.

Il calcolo dell’importo
L'importo dell'accantonamento dipende dall'andamento della riscossione, calcolata come media tra incassi in conto residui e residui iniziali degli ultimi cinque anni chiusi (tre se un ente ha formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione). La media può essere determinata secondo tre possibili metodi di calcolo:
• semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
• rapporto tra la sommatoria degli incassi in conto residui di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 per il biennio precedente e 0,10 per il primo triennio) e la sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
• media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 per il biennio precedente e 0,10 per il primo triennio).

Metodo semplificato per gli enti locali
In alternativa al metodo ordinario, gli enti locali hanno però la possibilità di alleggerire l'accantonamento di fine anno, almeno fino al 2018, con il metodo semplificato. Con il Dm del 20 maggio 2015, infatti, è stata introdotta la facoltà di mantenere, anche a rendiconto, l'abbattimento già previsto in sede previsionale. Secondo le regole di calcolo semplificate, il Fcde non può essere inferiore all'importo già accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, sommato all'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016, detratto l'utilizzo del fondo per la cancellazione o lo stralcio dei crediti. L'adozione di questa facoltà, ammonisce il principio contabile, è però effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.
Sino a quando il fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato all'importo minimo previsto dal principio, l'ente non può applicare l'avanzo di amministrazione disponibile.

Il «finanziamento»
L'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto è «finanziato» con le economie stanziate nell'esercizio, con lo stock accantonato a fine 2015 o con altre quote dell'avanzo disponibile. Eccezione a questa regola è la possibilità, disciplinata dall'articolo 6, comma 2, del Dl 78/2015, di utilizzo, da parte degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013, della quota già accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni. Per preservare gli equilibri di bilancio, la Corte dei conti per la Campania (deliberazione n. 1/2017) ritiene però che l'utilizzo di tale norma sia ammesso nella misura della riscossione in conto residui, di anno in anno intervenuta. La corretta applicazione della norma viene monitorata anche dai questionari Siquel al rendiconto.

Quota svincolata nel rendiconto
Il secondo comma dell'articolo 187 del Tuel, poi, stabilisce poi la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», in occasione dell'approvazione del rendiconto, in base alla determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il Fcde nel bilancio di previsione 2017.
Nel prospetto di determinazione del risultato di amministrazione, infine, deve essere correttamente riportato l'accantonamento complessivo a Fcde, avendo cura di specificare – nella parte accantonata – anche le eventuali voci per anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche, gli accantonamenti per perdite società partecipate, contenzioso e altro. Queste specifiche, riportate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione modificato dal dm Economia 4 agosto 2016, però, sono facoltative nel rendiconto 2016, entrando a regime solo dal 2017.

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