Fisco e contabilità

Senza firma digitale l’atto è nullo

Con l'introduzione dellaPec i contribuenti non riceveranno più avvisi di accertamento cartacei, bensì documenti informatici. La specificità del rapporto tra Fisco e contribuente impone però il rispetto anche di regole formali ai fini della validità dell'atto. Assume così particolare rilievo la sottoscrizione, che secondo l'articolo 42 del Dpr 600/73, è necessaria a pena di nullità.
Attualmente, la norma (articolo 15, comma 7, Dl 78/2009) consente di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile e tale possibilità è stata prevista (provvedimento Entrate 2/11/2010) solo per gli atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata. È il caso degli accertamenti delle tasse automobilistiche, delle concessioni governative o dei canoni di locazione non dichiarati, che riguardano cioè controlli seriali ed accentrati.
Per gli accertamenti ordinari, quindi, la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità può essere autografa ovvero, in vigenza della Pec, attraverso firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei.

Il Cad
In tale contesto, il riferimento è il Cad (Codice dell’amministrazione digitale) secondo il quale sui documenti informatici va apposta la “firma digitale”, ossia un particolare tipo di firma basata su un sistema di chiavi crittografiche, che consente al titolare e al destinatario di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Pertanto, la firma digitale non è la sola indicazione del nome, bensì la creazione di un sistema di “chiavi” che consentono al ricevente la verifica dell'autenticità dell'atto. La procedura prevede poi, per obbligo, l'invio tramite Pec del file firmato digitalmente in uno specifico formato.
In altre parole, solo la combinazione di firma digitale ed invio tramite Pec consentirà al contribuente un immediato controllo dell'autenticità del provvedimento notificato, oltre che l’accesso a tutte le informazioni ed atti correlati.
L'utilizzo del Cad però, è attualmente escluso per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (articolo 2, Dlgs 82/2005) e pertanto è verosimile che prima dell'avvio a regime delle notifiche via Pec degli accertamenti tributari (1° luglio 2017), la norma potrà subire modificazioni.

La prassi negli uffici
Negli ultimi tempi, tuttavia, si sta verificando un fenomeno singolare: alcuni uffici hanno già sostituito per gli accertamenti la sottoscrizione autografa del direttore con la “firma digitale”. I provvedimenti così firmati sono però stampati e notificati via posta. Il contribuente riceve un atto cartaceo con la dicitura del nome e la precisazione che è stato “firmato digitalmente”, senza nessuna sottoscrizione autografa.
L'Agenzia, quindi, da un lato pare aver applicato il Cad con un'asserita firma digitale, nonostante ne sia espressamente escluso l'uso per gli atti di controllo; dall'altro notifica secondo le regole ordinarie, atteso che solo dal 1° luglio sarà possibile l'utilizzo della Pec.
L'accertamento è di fatto privo di sottoscrizione poiché non segue le precise regole imposte per la firma digitale; tanto più che con tale sistema, il contribuente è impossibilitato a qualunque riscontro. Ne dovrebbe così conseguire la nullità, atteso il chiaro tenore della norma. Tuttavia, occorrerà attendere le prime pronunce in merito.

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