Fisco e contabilità

Sul rendiconto dei Comuni il nodo dell’extradeficit

Il rendiconto 2016 si complica per gli enti che devono ripianare la quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
Tempi e modi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sono stati fissati dal Dm 2 aprile 2015, che ha previsto la possibilità di finanziare lo squilibrio in un massimo di 30 quote annuali di pari importo. Le modalità di ripiano hanno consentito, tra l’altro, l’utilizzo dell’avanzo vincolato o destinato (purché non proveniente da debito) e dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali disponibili.

Il risultato di amministrazione
In base all’articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale, in sede di approvazione del rendiconto 2016 e degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo, occorre verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre risulta migliorato rispetto a quello dell’esercizio precedente, per un importo almeno pari alla quota annua da ripianare. Se da questo confronto risulta il mancato recupero totale o parziale della quota annua di disavanzo, l’importo deve essere interamente finanziato e subito iscritto nel bilancio di previsione, in aggiunta alla quota di recupero prevista per tale esercizio, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 118/2011. Se l’importo ripianato è invece superiore a quanto previsto dal piano di rientro, di fatto l’ente anticipa il termine necessario all’integrale copertura del disavanzo e quindi accorcia la durata del piano di rientro. Non è peraltro consentito ridurre gli importi annui.

Enti in disavanzo
Agli enti in disavanzo da riaccertamento straordinario non è consentito attribuire un vincolo alle entrate proprie. Il disposto dell’articolo 187, comma 3-ter, lettera d) del Tuel, consente infatti l’attribuzione di un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo a condizione che l’ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e abbia provveduto alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
La presenza di un segno meno davanti al risultato di amministrazione non pregiudica però la facoltà di utilizzare le quote accantonate, vincolate o destinate del risultato di amministrazione. Mentre, di fatto, non potranno mai risultare quote di avanzo libero, poiché tutte le risorse sono destinate al rientro dal disavanzo.
Nel bilancio potrà dunque coesistere un disavanzo iscritto fra le spese e un avanzo (ad esclusione delle quote libere) applicato fra le entrate.
Secondo l’articolo 4 del Dm 2 aprile 2015, la relazione sulla gestione al rendiconto deve analizzare la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, distinguendo la quota riferibile al riaccertamento straordinario da quella eventualmente derivante dalla gestione. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica anche le modalità di copertura da prevedere in occasione dell’applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.
Occorre dare conto del ripiano anche in nota integrativa al bilancio di previsione, dove devono essere indicate le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria.

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