Fisco e contabilità

Salario accessorio, mediatori e tributi locali: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCENTIVO AI TECNICI E VINCOLI SUL SALARIO ACCESSORIO
Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Va affermato, inoltre, che nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti e che il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Nel caso di specie, non si ravvisano poi, gli ulteriori presupposti delineati dalle Sezioni riunite (delibera n. 51/2011) per escludere tali incentivi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente, in quanto essi non vanno a remunerare “prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili” acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla Pa.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - PARERE 6 APRILE 2017 N. 7/2017

MEDIAZIONE E PARERI DI REGOLARITÀ
Le particolari caratteristiche del mediatore (di cui al Dlgs 28/2010) non sono tali da consentire la definizione di un accordo transattivo che coinvolge un ente locale senza la necessaria acquisizione dei pareri di natura tecnica previsti dal Dlgs 267/2000. La circostanza che la deliberazione abbia ad oggetto una proposta di transazione formulata da un mediatore, soggetto terzo, il quale offre garanzie di imparzialità, azionata a seguito di invito del giudice, infatti, non è tale da poter consentire una deroga alla norma generale, la quale prevede la necessaria acquisizione dei pareri di regolarità tecnico e contabile. Il ruolo del mediatore, infatti, non esclude l'esigenza di un approccio prudente, finalizzato ad evitare un depauperamento delle pubbliche risorse, che deve sempre essere assicurato dalle pubbliche amministrazioni nell'utilizzare strumenti transattivi e di composizione delle liti. Né, ai fini della resa del parere di regolarità contabile, rileva come la deliberazione abbia ad oggetto solo un'entrata per il Comune e nessuna spesa, giacché detto parere dev'essere reso ogniqualvolta l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, o sul patrimonio dell'ente.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 11 APRILE 2017 N. 62/2017

TRIBUTI LOCALI E CESSIONI AREE
È da escludere la possibilità, da parte di un ente locale, di accettare una prestazione diversa costituita dalla cessione di un'area edificabile in luogo dell'esatto adempimento di un'obbligazione tributaria, consistente nel pagamento in denaro dell'imposta dovuta da parte del soggetto passivo. È pur vero, infatti, che l'articolo 8 della legge 212/2000 ha introdotto il principio di carattere generale ai sensi del quale anche l'obbligazione tributaria può estinguersi per compensazione, ma è altrettanto vero che essa è una modalità̀ di estinzione diversa dall'esatto adempimento, da non confondere con l'istituto disciplinato dall'articolo 1197 del codice civile della prestazione in luogo di adempimento (datio in solutum). Istituto al quale deve essere ricondotta la prestazione (cessione di un'area edificabile) che, nel caso esaminato, il soggetto passivo dell'imposta vorrebbe proporre al Comune in luogo del pagamento in denaro dell'imposta dovuta. La circostanza che nel diritto tributario il legislatore abbia sentito l'esigenza di introdurre una disposizione di carattere generale per ammettere che l'obbligazione tributaria possa essere adempiuta anche mediante compensazione induce a ritenere che la prestazione in luogo di adempimento ex articolo 1197 del codice civile, in quanto prevista in ambito tributario solo per alcune imposte dirette (imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche e imposta di successione) ma non come principio di carattere generale, non possa essere introdotta mediante norma regolamentare da parte dell'ente locale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 11 PARILE 2017 N. 60/2017

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