Fisco e contabilità

Illegittima la revoca dei contributi pubblici dopo 14 anni e per condotte non imputabili al beneficiario

di Guido Befani

Per il perfezionamento del potere di revoca delle agevolazioni pubbliche è necessaria l'imputabilità dell'inadempimento al soggetto beneficiario dell'agevolazione finanziaria e non deve essere trascorso un lasso di tempo tale da ingenerare un rilevantissimo affidamento nella legittimità delle procedure. È quanto afferma la sezione II del Tar Salerno con la sentenza 20 marzo 2017 n. 479.

Il caso
Il Tar è intervenuto in un giudizio concernente l'illegittimità di un provvedimento di revoca di un contributo per la promozione dello sviluppo locale nelle aree geografiche depresse, disposta dopo oltre 10 anni e in forza di una circolare emanata successivamente all'erogazione del contributo.

La decisione
Nell'affermare l'illegittimità del provvedimento di revoca, il collegio ha rilevato come il fondamento del meccanismo sanzionatorio della revoca parziale del contributo discenda dall'applicazione di una circolare ministeriale (la n. 1742/2007), che prevedeva l'inammissibilità dei titoli di spesa pagati successivamente alla data della dichiarazione con la quale l'impresa attesta l'avvenuto pagamento e, in tale evenienza, l'adozione del provvedimento di revoca parziale qualora siano state effettuate erogazioni in base a detti titoli.
La circolare è stata emanata successivamente all'erogazione del contributo e quindi non era conoscibile in alcun modo dall'impresa beneficiaria. La sua applicazione inevitabilmente contrasta con il principio generale dell'imputabilità della violazione, che deve permeare di sé tutto il campo delle determinazioni sanzionatorie della Pubblica amministrazione.
Inoltre, il collegio ha rilevato come la revoca parziale del contributo, erogato in favore della ricorrente, sia stata disposta a quattordici anni di distanza dalla sua erogazione e l'ampiezza di tale intervallo temporale è tale da far sorgere nel destinatario un rilevantissimo affidamento nella legittimità delle procedure, a suo tempo adottate, con la conseguente necessità di una motivazione estremamente pregnante, in tema di prevalenza dell'interesse pubblico sul corrispettivo sacrificio imposto al privato, motivazione, di cui, pure, non v'è traccia alcuna, nel provvedimento gravato.

Conclusioni
Ne consegue che la revoca impugnata risulta mancante di una adeguata motivazione che, aldilà dall'indubbio tecnicismo della materia, esprima in maniera appagante le superiori ragioni di pubblico interesse, tali da imporre la parziale revoca delle agevolazioni, già da moltissimo tempo erogate, a dispetto del pregiudizio economico che soffre il privato, vale a dire delle indubbie ripercussioni di carattere patrimoniale, destinate a prodursi in conseguenza di una revoca, specie quando questa assume una fisionomia marcatamente sanzionatoria.

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