Fisco e contabilità

La Consulta stoppa riprogrammazioni e anticipi di liquidità se alterano l’equilibrio di bilancio

di Antonio Capitano

È costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione la irrituale «riprogrammazione» delle economie vincolate qualora collida con il principio di equilibrio del bilancio, incrementando indebitamente la spesa e, conseguentemente, i preesistenti squilibri. È altresì costituzionalmente illegittima, in contrasto con il medesimo articolo 81 e con l'articolo 119 della Costituzione, l'anticipazione di liquidità finalizzata a un indebito allargamento della spesa e a un’alterazione del risultato di amministrazione. Questo il principio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017.

Il rinvio della Corte dei conti
La Corte dei conti, sezione di controllo per l'Abruzzo ha sollevato l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali adottate nel 2013 ritenute gravemente lesive del principio dell'unità e dell'equilibrio del bilancio. In particolare, l'utilizzo di risorse vincolate non impiegate per finanziare in bilancio altre spese, minerebbe gli equilibri di bilancio della Regione Abruzzo la quale non potrà più disporre delle predette economie , in quanto riprogrammate per altre finalità. La sezione ha anche dubitato della legittimità costituzionale, riferita agli articoli 81 e 119, evidenziando che l'anticipazione di liquidità effettuata dalla Regione non si è configurata quale risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì come un improprio istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi.

Le posizioni in contrasto
Ad avviso della Regione le disposizioni adottate sarebbero state perfettamente conformi al principio secondo cui i fondi a specifica destinazione non utilizzati negli esercizi precedenti possono essere impiegati indipendentemente dalle risultanze attive o passive dei rendiconti afferenti alle decorse annualità.
La Consulta ha, in primo luogo, osservato che nell'ambito di un bilancio “sano” la confluenza delle economie in un avanzo di amministrazione consente di destinare quest'ultimo a nuovi obiettivi; la presenza di disavanzi di amministrazione provenienti dagli esercizi precedenti e/o di risultati in pendenza di accertamento, preclude - al contrario - la creazione surrettizia (nel caso di specie attraverso la «riprogrammazione») di un nuovo scopo, aggravando lo squilibrio potenziale o già accertato.
In merito alla impropria anticipazione di liquidità la stessa non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria serve a coprire la spesa per investimenti ed entra pertanto, a pieno titolo, nella componente attiva, che concorre a determinare il risultato di amministrazione. Infatti, nel caso in esame, viene a mancare la cosiddetta «sterilizzazione» dell'anticipazione che da strumento di «flessibilizzazione» della cassa finisce per diventare anomalo mezzo di copertura di spese. Le norme dichiarate costituzionalmente illegittime compongono un “mosaico” finanziario che produce contestualmente un allargamento della spesa consentita e un’alterazione del risultato finanziario.

La sentenza della Corte costituzionale n. 89

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