Fisco e contabilità

Devoluzione mutui, occhio agli effetti sul pareggio di bilancio

di Marco Rossi

Il fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) determinato dalla devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spesa finanziate da mutui è da considerarsi alla stregua di indebitamento e, pertanto, va escluso dal saldo finale di competenza rilevante ai fini del pareggio di bilancio.
È questa una particolare operazione cui devono prestare molta attenzione le amministrazioni locali sia nell'individuazione del saldo finanziario programmatico rilevante ai fini dei vincoli di finanza pubblica, sia nella verifica successiva dell'effettivo conseguimento, in base a una specifica puntualizzazione contenuta nella circolare Rgs n. 17/2017 relativa alla disciplina del pareggio di bilancio 2017/2019.

Un problema recente
È piuttosto ricorrente, considerando che le amministrazioni locali si trovano spesso a gestire un rilevante stock di debito, in relazione al quale può rendersi opportuno e necessario procedere (in parte) alla devoluzione o al diverso utilizzo, per effettuarne la destinazione a un investimento diverso rispetto a quello originariamente previsto.
Le motivazioni per le quali si ricorre a tale soluzione sono anche molto diverse: possono verificarsi delle economie che riducono il costo di realizzazione dell'opera o sopraggiungere dei finanziamenti e contributi da terzi ovvero l'intervento programmato può non essere completato.
Secondo la Corte dei conti (Sezione Toscana, sentenza n° 4/2011) questa operazione deve essere contabilizzata mediante l'esclusiva eliminazione del residuo passivo e il mantenimento di quello attivo che, pertanto, concorre alla formazione di avanzo di amministrazione (vincolato). Le spese per le nuove opere, che si andranno a impegnare nell'esercizio successivo, dovranno così trovare il loro finanziamento nella quota di avanzo di amministrazione derivante dall'eliminazione del residuo passivo e il conseguente pagamento avverrà sul residuo attivo relativo al mutuo originario devoluto.
La conservazione del residuo attivo, permanendo il credito, sembra più conforme alle regole contabili, in quanto manca in questi casi il titolo per l'eliminazione e sussiste, invece, quello per il relativo riaccertamento e la relativa conservazione.
Anzi, la magistratura contabile ha proprio evidenziato, in un’altra pronuncia, che l'eliminazione del residuo attivo conseguente al diverso utilizzo di somme mutuate costituisce una irregolarità contabile che produce effetti di distorta rappresentatività dei dati di consuntivo.

In caso di sforamento
Dalla stessa circolare, inoltre, va sottolineato che questa operazione di devoluzione è possibile anche nell'ipotesi di mancato rispetto del vincolo di finanza pubblica, dal momento che, come correttamente rappresentato, non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario.
Una volta effettuato lo stralcio del residuo passivo, quindi, ai fini del vincolo di finanza pubblica occorre tenere conto che l'avanzo utilizzato per il finanziamento del nuovo intervento in conto capitale dovrà essere considerato, per il pareggio di bilancio come indebitamento e non come utilizzo del “proprio” risultato di amministrazione, anche il ordine all'eventuale fondo pluriennale vincolato che concorre a generare.
Non c’è dubbio, del resto, che questa quota di avanzo di amministrazione sia finanziata da indebitamento, che è ancora in essere e di cui – pertanto – deve seguire il relativo trattamento da punto di vista del concorso al vincolo che, dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno.
Tale effetto, non va dimenticato, rileva non solo dal punto di vista dell'entrata, ma anche della spesa, con la conseguenza che - nell'esercizio di sua formazione - il fondo pluriennale vincolato non incide in alcun modo (tantomeno negativamente) sul rispetto del vincolo di finanza pubblica. L'impatto della spesa, in quest’ipotesi, è infatti graduale anno dopo anno sulla base della quota effettivamente esigibile in ciascun esercizio in funzione dello stato di avanzamento lavori e non necessariamente – quindi – nell'esercizio in cui interviene la devoluzione.
Qualsiasi incertezza sul rapporto tra la devoluzione di un mutuo e il vincolo di finanza pubblica, infine, verrà meno a partire dal 2020, dal momento che, da tale esercizio, il trattamento del fondo pluriennale vincolato (in termini di entrata e di spesa) derivante dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è analogo a quello caratterizzante il ricorso all'indebitamento.

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