Fisco e contabilità

Azienda speciale, contratti integrativi e appalti : le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RIMBORSI SPESE AL CDA DELL'AZIENDA SPECIALE
La disposizione di cui si chiede l'interpretazione dispone, nel contempo, la gratuità degli incarichi conferiti ai componenti degli organi collegiali di enti che ricevono contributi pubblici nei termini ivi indicati e la rimborsabilità delle spese ove previste dalla normativa vigente. La Sezione ritiene di non poter escludere che l'ente territoriale, nell'esercizio della propria discrezionalità, disponga, nel rispetto dei principi che saranno nel prosieguo illustrati, la rimborsabilità delle spese sostenute dai componenti dell'organo collegiale, ritenendo altresì di ricomprendere nella categoria le spese di vitto e alloggio. Ciò, evidentemente, a meno che non sia previsto dalla normativa l'obbligo di residenza per i componenti dell'organo medesimo. Il rimborso delle spese all'amministratore nominato dall'ente locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza alla sede della persona giuridica presso la quale esercita l'incarico, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio dell'incarico assunto.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 14 APRILE 2017 N. 101/2017

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E SFORAMENTO DEL PATTO
Per effetto della violazione dei vincoli del patto di stabilità interno le somme discendenti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione non possono essere destinate alla contrattazione integrativa in quanto, per tali economie, il comma 5 del medesimo articolo prevede la semplice possibilità di utilizzo, tra l'altro in quota parte, proprio per la contrattazione integrativa. Costituendo, tale possibilità, una semplice facoltà per l'amministrazione, non si ritiene che possa essere superato il rigido vincolo previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies. Diverso è il discorso per gli introiti a fronte di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di cosiddetto “conto terzi”, ai sensi dell'articolo 43 della legge 449/1997. In questo caso, infatti, è la stessa legge che dispone, in quota parte, la destinazione all'incremento delle risorse relative all'incentivazione della produttività del personale, per cui il limite di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies sembra destinato a non operare.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 4 MAGGIO 2017 N. 130/2017

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
La disciplina in esame individua espressamente i soggetti tra cui può essere ripartito il fondo (Rup, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche tassativamente elencate e i loro collaboratori) e specifica che detto personale, per fruire dei benefici, deve comunque avere effettivamente svolto le suddette funzioni. Non è pertanto possibile e non trova alcun fondamento normativo una diversa interpretazione della norma che tenda in qualche modo ad ampliare le attività, inserendone altre diverse da quelle tassativamente elencate, e conseguentemente ad aumentare il novero dei soggetti beneficiari. I dipendenti diversi da quelli indicati dalla norma e che non hanno svolto le funzioni tecniche parimenti individuate dalla stessa norma, benché svolgano attività comunque connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono essere incentivati utilizzando soltanto gli ordinari istituti contrattuali e le relative risorse finanziarie stanziate in base alle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che la nuova normativa di cui all'articolo 113 del Dlgs 50 del 2016 ha previsto il compenso incentivante anche per i servizi e le forniture, ovviamente nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa normativa. L'Amministrazione, pertanto, nell'ambito dei poteri di gestione di esclusiva competenza e delle connesse responsabilità, dovrà procedere alle valutazioni e alle conseguenti determinazioni al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, tenendo presente l'esigenza imprescindibile di assicurare il puntuale rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla stessa disciplina normativa e del quadro giurisprudenziale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - PARERE 27 APRILE 2017 N. 52/2017

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