Fisco e contabilità

Esente da Ici/Imu l'area fabbricabile sulla quale è in costruzione un ospedale

di Pasquale Mirto

È esente da Ici/Imu l'area fabbricabile utilizzata per la realizzazione di un polo ospedaliero e universitario. È quanto si legge nella sentenza 19 aprile 2017 n. 9791.

Il precedente
Quanto statuito dalla Corte di Cassazione si pone sullo stesso solco interpretativo tracciato di recente con la sentenza 28 dicembre 2016 n. 27086, con la quale si era rilevato che l'utilizzo ai fini istituzionali previsti dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992 non necessariamente deve consistere in un uso diretto e immediato, ma si realizza anche durante il periodo antecedente a tale momento, purché finalizzato a dare concreta attuazione all'utilizzo per uno dei fini previsti dalla norma di esenzione (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 26 gennaio 2017).

Il fatto
Il caso analizzato nella sentenza n. 9794/2017 riguardava un terreno edificabile per il quale il Comune impositore pretendeva l'Ici in quanto non poteva considerarsi, nell'anno oggetto di imposizione, e stante la non ultimazione dei fabbricati, come destinati ad attività assistenziale, sanitaria e didattica, così come prescritto dalla lettera i) dell'articolo 7 del Dlgs 504/1992.

La decisione
Di diverso avviso la Cassazione, secondo la quale «per destinazione dell'immobile deve intendersi infatti l'uso concretamente possibile in relazione alla natura del bene: l'area edificabile che sia impegnata e effettivamente assoggettata ai passaggi burocratici e materiali indispensabili per l'edificazione dei locali universitari, assistenziali, etc. è area che rientra nel novero degli immobili agevolati». Quello che rileva, quindi, è l'uso finalizzato alla realizzazione dei presupposti necessari a un concreto utilizzo per i fini previsti dalla norma di esenzione. Tale condizione, nel caso concreto è dimostrata dall'intervenuto rilascio da parte dello stesso Comune del permesso di costruire.
Diverso è invece il caso, sempre secondo la Cassazione, dell'area fabbricabile che «non venga impegnata con atti amministrativi inequivoci» o dell'area destinata alla rivendita; in questi casi si tratta di aree da assoggettare ad imposta.
Ad avviso del Comune impositore, poi, l'area in questione doveva essere comunque attratta ad imposizione perché lo stesso permesso di costruire prevedeva la costruzioni anche di edifici destinati ad attività commerciale, e quindi non si verificava il presupposto dell'utilizzo esclusivo per attività esenti. Anche in questo la Cassazione è di diverso avviso, ritenendo che l'intera area fabbricabile sia da esentare, mentre una volta ultimati i fabbricati saranno da assoggettare solo quelli destinati ai fini commerciali.
La sentenza in commento è certamente importante, anche se la materia del contendere non è stata finora analizzata in modo trasparente dalla Corte di cassazione. Anzi sul tema specifico esistono due precedenti contrastanti. Da un lato, infatti, Cassazione n. 9948/2008 aveva ritenuto esente l'area fabbricabile sulla quale è in costruzione un ospedale, e, dall'altro lato, Cassazione n. 6712/2015 aveva ritenuto che l'esenzione non poteva essere riconosciuta durante il periodo di ricostruzione del fabbricato. Questo contrasto, forse avrebbe meritato un rinvio alle sezioni unite, ma il precedente di segno opposto è stato liquidato frettolosamente (e volutamente) come un precedente non conferente.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9791/2017

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