Fisco e contabilità

Centrali di committenza, partecipate e resti assunzionali: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA
L'ente pubblico può legittimamente decidere di prorogare un rapporto contrattuale avente a oggetto un bene o un servizio oggetto di convenzione stipulata da una centrale di committenza, ove detta facoltà sia stata esplicitamente prevista nel bando di gara e nel contratto. Così facendo, infatti, non viene posto in essere un nuovo contratto, possibilità, quest'ultima, che sarebbe invece preclusa dal chiaro dettato dell'art. 1, comma 510, della legge 208/2015, salvo il caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione stipulata da una centrale di committenza non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. È comunque onere dell'ente pubblico evidenziare, in modo adeguato e puntuale, le ragioni (in termini di motivazione) che eventualmente lo inducono a prorogare la durata del contratto.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 9 MAGGIO 2017 N. 88/2017

ACQUISTO IN SOCIETÀ PARTECIPATA STRUTTURALMENTE IN PERDITA
L'acquisto di una partecipazione in società in perdita strutturale difficilmente è coerente con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità. Al di là delle specifiche (ed esplicite) previsioni contenute soprattutto nel Dlgs 175/2016, infatti, un ulteriore limite può ritenersi implicito nel sistema: l'acquisto di una partecipazione in perdita strutturale, infatti, non appare operazione in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche. Stessa considerazione può riguardare (articolo 5, comma 2) la valutazione di compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Di conseguenza, la scelta di acquisire o mantenere una certa partecipazione, implica anche una valutazione di economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex articolo 97 della Costituzione, oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 28 APRILE 2017 N. 48/2017

UTILIZZO DEI RESTI ASSUNZIONALI
L'individuazione del dies a quo da assumere a riferimento per procedere a ritroso al calcolo dei “resti” cumulabili, da un lato presuppone la programmazione, dall'altro non può che assumere a riferimento il primo esercizio finanziario dell'orizzonte temporale della programmazione medesima di cui all'art. 91, comma 1, Tuel. Siffatta programmazione è adottata con atto dell'organo esecutivo previo parere dell'organo di revisione, atto che deve confluire nel Documento unico di programmazione che precede il bilancio di previsione. Pertanto, la sua adozione non può che intervenire prima dell'esercizio finanziario su cui la programmazione finanziaria della spesa del personale impatta e quindi non oltre il termine di adozione del Dup e della nota di aggiornamento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 10 MAGGIO 2017 N. 68/2017

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