Fisco e contabilità

Controlli interni, sugli equilibri finanziari la Corte chiede verifiche costanti

di Ciro D'Aries

La Corte dei conti, con deliberazione n. 5/2017 della Sezione delle autonomie, ha approvato le nuove linee guida sul referto dei controlli interni che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane e le Province dovranno inviare entro il prossimo 30 giugno come prevede l’articolo 148 del Tuel.
In questa occasione vengono esaminate le principali novità del referto relativamente al controllo sugli equilibri finanziari e al controllo sugli organismi partecipati (per gli altri aspetti si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° e 10 maggio) .

Equilibri finanziari
L'obiettivo principale del sistema di controllo interno è quello di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, in termini di gestione di competenza, dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A questo monitoraggio «costante», come ricorda l'articolo 147-quinquies del Tuel, è chiamata l'intera organizzazione dell'ente mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel regolamento di contabilità dell'ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 147-quinquies richiede che si tenga conto esplicitamente dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
Il nuovo questionario rinnova i quesiti sui principali punti proposti per l'esercizio 2015, con particolare riferimento al numero dei report prodotti nell'esercizio, che, data la natura di tale controllo, non possono che essere molto ravvicinati alla gestione; al coinvolgimento del Consiglio ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nelle varie gestioni di competenza, dei residui e di cassa; all'impiego della quota di avanzo disponibile ai suddetti fini; all'eventuale utilizzo di fondi vincolati per esigenze correnti, ai sensi dell'articolo 195 del Tuel.

Organismi partecipati
La corte sottolinea come l'ente sia tenuto, innanzitutto, a effettuare monitoraggi periodici sull'andamento gestionale dei diversi organismi partecipati al fine di verificare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, onde assumere tempestivamente le azioni correttive ed evitare all'ente il rischio di pesanti squilibri economico-finanziari.
Al fine di garantire la circolarità della buona gestione dell'ente stand alone e del gruppo pubblico nella sua interezza, è necessaria una buona programmazione, appunto, di “gruppo”, al fine di disciplinare i diversi obiettivi: interni all'organizzazione dell'ente e quelli esterni assegnati agli enti strumentali.
Il nuovo questionario ripropone sostanzialmente specifici focus sui principali elementi che possono garantire o meno l'effettività e il buon funzionamento di tale controllo interno, ed esattamente: l numero dei report realizzati durante l'esercizio rispetto a quelli disciplinati nel regolamento e/o negli statuti degli organismi partecipati; le azioni correttive, il numero e la tipologia degli indicatori; l'organizzazione dell'ufficio preposto; i tassi medi di realizzazione degli obiettivi affidati a ciascun organismo partecipato; la a redazione del bilancio consolidato.

I riscontri della Corte sul Controllo di Gestione e Strategico sull'esercizio 2015 – Deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG
Il controllo sugli equilibri è stato caratterizzato dalla produzione di diffusi report periodici e ha permesso di verificare lo scarso livello di utilizzazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, a fronte di una costante verifica di compatibilità tra programma dei pagamenti e disponibilità di cassa, oltre che tra stanziamenti e pagamenti.
La grande maggioranza degli enti ha dichiarato di avere un responsabile del controllo finanziario che ha emanato direttive di indirizzo e coordinamento per i controlli sugli equilibri, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei segretari.
I risultati di tali report hanno garantito interventi nella gestione di competenza e interventi di cassa in misura differenziata per le tipologie di enti: il 56% delle Città metropolitane ha effettuato interventi di competenza e solo l'11% in quella di cassa, nei Comuni – rispettivamente - il 16% ed il 4%; nelle Province oltre la metà ha effettuato interventi di ripristino dell'equilibrio Finanziario rispetto alla gestione di competenza.
Per quanto riguarda le segnalazioni relative agli squilibri finanziari, sono state effettuate da una sola Città metropolitana, dal 4% dei Comuni e dal 3% da parte delle Province.
Per quanto attiene, invece, gli organismi partecipati, a parte I numerosi report comunque prodotti, essi difettano nelle azioni correttive, negli indicatori di efficacia e nella redazione dei bilanci consolidati. Tale controllo non è stato efficace – sottolinea la Corte - perché limitato al rispetto solo formale dei flussi informativi tra gli enti e le società e carente, invece, degli elementi sostanziali sopra evidenziati, richiesti dalla norma e decisivi per un efficace ed effettivo controllo sugli enti strumentali.

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