Fisco e contabilità

La violazione del Patto blocca i finanziamenti del fondo decentrato con i risparmi da «razionalizzazione»

di Giovanni G.A. Dato

Un ente locale ha chiesto un parere sugli istituti del Fondo per le risorse decentrate non soggetti al rispetto del vincolo di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010.
In particolare, si tratta dei proventi dei piani di razionalizzazione previsti dall’articolo 16 del Dl 98/2011 e degli introiti per incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di “conto terzi” previsti dall’articolo 43 della legge 449/1997.
L’amministrazione chiede, dunque, se queste risorse aggiuntive possano essere previste, impegnate ed erogate da parte di un ente che non abbia rispettato il patto di stabilità; la questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della delibera 130/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Toscana.

La normativa
Il vincolo discendente dall’articolo 9 (che pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, limite costituito dall’importo dell’anno 2010, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e con una ulteriore riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2015) ha trovato, in sede interpretativa, diverse eccezioni.
I diversi limiti che prevede, infatti, non sono stati ritenuti applicabili, in quota parte, alle economie di spesa derivanti dai piani di razionalizzazione; alle risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi; alle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche, nonché quelle dell’avvocatura interna.
Ciò premesso, ai fini dell’esame delle questioni sollevate dalla richiesta di parere viene in specifico rilievo il disposto dell’articolo 40, comma 3-quinquies, Dlgs n. 165/2001, che esclude, in caso di violazione del patto di stabilità, la possibilità di destinare ulteriori risorse alla contrattazione integrativa, a qualunque titolo.
Secondo la giurisprudenza contabile, il citato articolo 40 persegue una finalità di garanzia e si riferirebbe alle risorse che discrezionalmente l’amministrazione può destinare (o meno) alla contrattazione integrativa, mentre non sarebbe operante nel caso di risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa direttamente da norme di legge (fra le quali le somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 43, Legge n. 449/1997, per quella parte che la medesima legge destina espressamente all’incremento delle risorse relative all’incentivazione della produttività personale).

Il parere
Alla luce del quadro normativo, la deliberazione evidenzia che di fronte alla violazione del patto di stabilità non è possibile destinare le economie di spesa rivenienti dai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 Dl 98/2011 alla contrattazione integrativa in quanto, per tali economie, il comma 5 del medesimo articolo prevede la semplice possibilità di utilizzo, tra l’altro in quota parte, per la contrattazione integrativa.
Invece, in relazione agli introiti a fronte di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di cd “conto terzi”, ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 449/1997, è la stessa legge che dispone, in quota parte, la destinazione all’incremento delle risorse relative all’incentivazione della produttività del personale, per cui il limite di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, Dlgs n. 165/2001 sembra destinato a non operare. Resta fermo che la destinazione di tali risorse e la loro effettiva erogazione è pur sempre subordinata al rispetto di tutte le altre disposizioni che le riguardano, e che l’ente è comunque tenuto alla gestione di tali risorse in un’ottica prudenziale, previa verifica con la sana gestione finanziaria dell’ente, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del patto di stabilità e i limiti di contenimento della spesa costituiscono profili fondamentali.

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