Fisco e contabilità

Fabbricati in leasing, Comuni ancora a segno sull’Imu

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Un altro punto in favore dei Comuni nella questione relativa all'applicazione dell'Imu sui fabbricati oggetto di leasing viene dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena del 12 aprile 2017 n. 327, che però comunque non mette la parola fine a una querelle che a questo punto potrà essere risolta solo dalla Cassazione.

L'imposta municipale propria sugli immobili in leasing
Per gli immobili concessi in leasing, sia da costruire, sia in corso di costruzione, in base all'articolo 9, comma 2, del Dlgs 23/2011, soggetto passivo è il locatario finanziario a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
Mentre appare chiaro il momento che segna la decorrenza del passaggio della soggettività passiva tra proprietario e locatario, si ha maggiore incertezza sul momento finale della debenza del tributo da parte del locatario, specialmente nel caso in cui la cessazione del contratto non sia accompagnata dalla immediata riconsegna del bene. L’incertezza è stata facilitata, senza dubbio, dal Dm 30 ottobre 2012 relativo alle istruzioni alla dichiarazione Imu, dove si specifica che nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
La previsione, tuttavia, è da subito apparsa in contrasto con la lettera della norma appena richiamata, che invece fa riferimento solo alla durata del rapporto contrattuale, rendendo irrilevante l'aspetto fattuale della riconsegna del bene. Il contrasto appare ancora più evidente con l'emanazione dell'analoga, ma non identica disposizione prevista per la Tasi, allorquando l'articolo 1, comma 672, della legge 147/2013 chiarisce che per durata del contratto si deve intendere il periodo che va dalla sua stipula alla riconsegna del bene comprovata dal relativo verbale.

La posizione dei giudici modenesi
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Modena, con la risoluzione del contratto di leasing si determina la soggettività passiva Imu in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene.
In particolare, i giudici osservano come nell'Imu il legislatore abbia ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la sua materiale detenzione, bensì la sola esistenza di un vincolo contrattuale che la legittimi in capo all’utilizzatore. Prova ne è che l’articolo 9 del Dlgs 23/2011 prevede il trasferimento della soggettività passiva in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali, non possono essere detenuti. Quindi ciò che rileva non è la consegna del bene, ma la semplice stipula del contratto.
Analogamente avviene per la cessazione dello status di soggetto passivo da parte del locatario. Non ha alcuna rilevanza la riconsegna del bene al proprietario, ma solo l'estinzione del rapporto contrattuale, la quale avviene, per le norme civilistiche e nell'Imu, con il pagamento del dell'ultimo canone in base alla durata del contratto, ovvero, nel momento in cui il contratto è risolto.
Non è condivisibile la tesi sostenuta dalle società di leasing in base alla quale la disposizione del comma 672 della legge 147/2013 avrebbe carattere interpretativo (ed estensivo per analogia), quindi, sia valida non solo per la Tasi, ma anche per l'Imu. Infatti, sottolinea la Ctp di Modena, la precisazione dell'elemento «durata del contratto» ha nella disciplina della Tasi delle esigenze funzionali proprie di questo tributo non rinvenibili nell'Imu. Peraltro, si può aggiungere che la Tasi è un tributo volto a finanziare i servizi indivisibili, i quali si ipotizzano fruibili anche da chi dispone materialmente dell'immobile, a differenza invece della natura meramente patrimoniale dell'Imu.
Inoltre, la precisazione del ministero dell’Economia nelle istruzioni alla dichiarazione Imu non ha alcuna rilevanza sulla soggettività passiva del tributo, che può essere definita solo dalla legge e non anche da una fonte normativa secondaria, con valenza meramente attuativa di norme di legge.

La giurisprudenza
Sulla questione si sono registrati diversi pronunciamenti contrastanti delle Commissione tributarie (in senso favorevole ai Comuni: Ctr Trieste - sentenza n. 305/2016; Ctp Como - sentenza n. 146/2016, Modena - sentenza n. 721/2016, Ctp Bergamo - sentenza n. 590/2015, Lecco - sentenza n. 133/2015 e Mantova - sentenza n. 122/2015; in senso contrario, Ctp Terni - sentenza n. 274/2016; Pavia - sentenza n. 180/2016 e Reggio Emilia - sentenza n. 218/2016).

(*) Vice presidente e docente esclusivo Anutel

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