Fisco e contabilità

Revisori alla prova del consolidato

di Marco Castellani (*)

Per i revisori dei Comuni si avvicina un nuovo adempimento: la relazione al bilancio consolidato. Questo è il punto di arrivo di un processo che parte con la definizione del gruppo amministrazione pubblica (Gap) e del suo sottoinsieme perimetro di consolidamento. Le delibere di giunta con l'approvazione dei due elenchi andavano approvate entro l'esercizio 2016, pertanto i valori di riferimento per il test di significatività economica sono ancorati al 2015 e non vanno rivisti per chi ha già adempiuto.

I ritardatari
Per i ritardatari che devono ancora deliberare appare opportuno prendere i dati dai bilanci 2016. Vanno presi in considerazione enti e società controllate e partecipate in base al Dlgs 118/2011 da ricondurre alle missioni di bilancio.
In particolare, ricordiamo che in questa fase (sino all'esercizio 2017 incluso) sono considerate partecipate in base all'articolo 11 quinques, comma 3, solo le in house sovracomunali a prescindere dalla quota detenuta. Ne consegue che le società miste rientrano nel Gap solo se controllate.
Le istituzioni comunali, qualora esistenti, devono essere inserite già nel rendiconto consolidato.
I revisori non devono esprimere alcun parere sulla delibera di Giunta ma nella relazione sul consolidato non possono esimersi dall'esprimersi sulla correttezza dell'operato degli enti. A questo fine si ricordano i richiami della Corte dei conti sull'improprio utilizzo della facoltà di esclusione dal perimetro in virtù dei parametri di significatività in presenza di partecipazioni di controllo o totalitarie.

Comunicazione agli enti strumentali
Approvata la delibera occorre procedere con la comunicazione agli organismi rientranti nel perimetro dei criteri a cui uniformarsi e delle modalità di comunicazione delle informazioni utili con particolare riferimento alle intercompany.
I revisori dovranno porre l'attenzione da un lato sulle partite debitorie e creditorie dei Comuni con gli enti e le società già oggetto di asseverazione in sede di rendiconto che dovrebbero trovare conferma in questa sede, dall'altro sulle differenze, se rilevanti, nelle partite intercompany tra i soggetti che compongono il perimetro. Altri punti di osservazione sono relativi al trattamento delle differenze di consolidamento e ai contenuti della nota integrativa.
Il principio contabile n. 4/4 fissa il 20 agosto come termine ultimo per la ricezione dell’informazioni dagli organismi partecipati, ma a ben vedere questo termine è insufficiente considerato che il bilancio consolidato va approvato entro il 30 settembre.
Tra i tempi di deposito per i consiglieri e i giorni da assegnare ai revisori per la relazione, il 20 agosto il bilancio consolidato dovrebbe essere già confezionato.
Da ultimo si segnala che è stato introdotto il divieto di assumere personale qualora non venga rispettato il termine di approvazione e che anche il consolidato è oggetto di trasmissione alla Bdap. L'Ancrel metterà a disposizione dei suoi associati nell'area riservata del sito un modello di relazione al bilancio consolidato.

(*) vice presidente Ancrel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©