Fisco e contabilità

Sul consolidato «preparativi» da chiudere entro inizio agosto

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

È una partenza tutta in salita quella che si sta delineando per il bilancio consolidato 2016 degli enti territoriali, alla cui approvazione entro il prossimo 30 settembre 2017 sono chiamati Regioni, Province, unioni e Comuni oltre i 5mila abitanti; i Comuni sotto i 5mila abitanti ne sono esonerati solo se hanno esercitato la facoltà di proroga all'esercizio 2017.
Da un lato il rinvio a fine luglio dell'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale, che comprime inevitabilmente i tempi per il consolidamento dei conti nella delicatissima fase di avvio. Dall'altro il recepimento della direttiva europea 2013/34 a opera del decreto legislativo 139/2015 che, a partire dal 1° gennaio 2016, ha modificato gli schemi e i criteri di valutazione e di redazione dei bilanci privatistici, facendo venir meno quella uniformità formale e sostanziale che è alla base del bilancio consolidato. Di questo ultimo aspetto si è occupata la Commissione Arconet (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 e del 31 maggio).

Il rinvio dell'economica.
L'attesa notizia della proroga dell'economica è giunta con notevole ritardo rispetto alla scadenza prevista dal Tuel (30 aprile), registrando un imbarazzo generale delle amministrazioni locali che non sono riuscite, per comprensibili problemi tecnici di start-up, a concludere le operazioni necessarie all'approvazione del primo stato patrimoniale armonizzato, non ancora sperimentato dagli enti. Le difficoltà infatti erano ben note da tempo e ora quelle stesse amministrazioni dovranno fare i conti con le difficoltà e i tempi strettissimi di redazione del bilancio consolidato, in quanto i dati economici dell'ente, che ne costituiscono il presupposto, saranno disponibili solo a fine luglio. Se si considera che l'iter per l'approvazione del consolidato prevede un deposito di 20 giorni a favore dei consiglieri comunali e che occorre prima acquisire anche il parere dell'organo di revisione, ciò significa che gli enti dovranno terminare tutte le operazioni di consolidamento entro i primi di agosto, in quanto la pausa estiva potrebbe comportare un blocco delle attività. Il tempo a disposizione quindi è veramente poco e risulterà necessario acquisire quanto prima i bilanci delle società (invitando coloro che ancora non lo hanno approvato a provvedere entro breve) e ad avviare le attività propedeutiche quali, ad esempio, l'individuazione delle operazioni infragruppo e delle relative modalità di contabilizzazione.

La riforma dei bilanci societari.
Lo scenario in termini di contabilità economico-patrimoniale è stato rivisitato a opera della direttiva 2013/34/Ue che ha corretto e abrogato precedenti direttive A questo scopo, il Governo italiano ha emanato il decreto legislativo 139/2015 che, recependo la direttiva, ha aggiornato la disciplina del Codice civile sui bilanci d'esercizio e la disciplina del Dlgs 127/1991 sul bilancio consolidato. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 (a seguito di una consultazione curata dall'Oic) e da quella data si applicano ai bilanci delle società sia di capitali sia di persone con esclusione delle imprese senza fini di lucro e di quelle regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza. Le principali novità che qui interessano riguardano:
• la modifica dei prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) rendendo obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio. Nel conto economico, ad esempio, scompaiono i proventi ed oneri straordinari, che saranno contabilizzati per natura;
• i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e le informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Questa nuova normativa molto probabilmente costringerà diverse aziende ad allungare i tempi di approvazione dei propri bilanci (spostando il termine dal 30 aprile al 30 giugno), i quali saranno inevitabilmente differenti rispetto agli schemi di conto economico e stato patrimoniale approvati dal decreto legislativo 118/2011 e contenuto nell'allegato 10 e 11. Il primo consolidamento dei conti tra gli enti territoriali e le società, dunque, vedrà come base di partenza documenti diversi quanto a forma e principi di redazione, per cui viene meno quella uniformità formale e sostanziale che è alla base del bilancio consolidato.

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