Fisco e contabilità

Fondi accessori, cinque voci escluse dal limite dei tagli

di Vincenzo Giannotti

Particolare attenzione viene riservata dai giudici contabili, nella fase di controllo dei conti consuntivi dei Comuni, al corretto calcolo dei fondi decentrati e, in modo particolare, alla riduzione permanente del fondo delle risorse decentrate previste per l'anno 2015, a seguito del venire meno delle riduzioni a opera dell'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nella deliberazione n. 55/2017, evidenzia gli errori di calcolo nella costituzione dei fondi e impone all'ente locale di procedere al recupero delle risorse distribuite in eccesso.

Gli errori di calcolo nella costituzione dei fondi
Pur applicando correttamente il calcolo della riduzione delle risorse decentrate secondo la metodologia indicata dalla Ragioneria dello Stato, in modo proporzionale alla semisomma del personale presente nell'anno 2010 rispetto a quello presente nell'anno 2014, restando intatto il non superamento delle risorse stanziate nell'anno 2010, l'errore in cui è incorso il Comune riguarda la successiva aggiunta della retribuzione individuale di anzianità (Ria) del personale cessato, tale da far incrementare il fondo in pari misura, rendendo meno elevata la decurtazione che avrebbe dovuto essere applicata. Evidenzia il collegio contabile come la circolare RgS n. 40 del 2010 ha da tempo chiarito che il limite costituito dal valore del fondo 2010 opera nel senso di impedire che negli anni successivi le risorse decentrate possano prevedere «incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la Ria del personale cessato». Questa indicazione è stata successivamente confermata dalla circolare RgS n. 20 del 2015 che, nel fornire indicazioni ai fini dell'applicazione della decurtazione per il 2015, ha ribadito che la costituzione del fondo 2014 da prendere a riferimento per gli esercizi successivi deve essere effettuata al netto della retribuzione individuale di anzianità dei cessati.

Le risorse escluse dal fondo
Anche in questo caso i magistrati contabili seguendo le indicazioni della Ragioneria dello Stato escludono le seguenti risorse dal limite della decurtazione:
• le risorse per l'incentivazione della progettazione interna (i cui presupposti sono venuti meno con il nuovo codice dei contratti di cui al Dlgs 50/2016);
• i compensi per l'avvocatura interna, limitatamente alle somme a carico del privato soccombente (sul punto la giurisprudenza contabile prevalente esclude anche le spese compensate sul presupposto della loro natura di compensi professionali);
• gli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del così detto “conto terzi” (per la parte non ordinariamente dovuta);
• le economie rivenienti degli esercizi precedenti;
• i risparmi di gestione derivanti dai piani di razionalizzazione.

Le conseguenze dell'eccedenza rilevata
Verificata l'eccedenza delle risorse stanziate nei fondi, le quali hanno comportato risparmi di spesa inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa, l'ente dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001, a effettuare il recupero delle somme non dovute nell'ambito della sessione negoziale successiva, secondo le indicazioni dell'articolo 4 del Dl 16/2014, ossia con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli finanziari.

La riduzione permanente
In merito alla costituzione del fondo per l'anno 2015, la Corte precisa che l'ente avrebbe dovuto procedere dapprima al calcolo del fondo 2015 in applicazione delle varie norme contrattuali e, in un secondo momento, applicare la decurtazione già operata per il 2014. In merito alla natura delle risorse da ridurre, trattandosi di riduzione permanente, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata esclusivamente sulle risorse stabili (come suggerito dalla stessa RgS), lasciando la possibilità, tuttavia, di una loro possibile ripartizione in modo proporzionale tra risorse stabili e variabili oppure interamente sulle variabili.

La delibera della Corte dei conti Marche n. 55/2017

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