Fisco e contabilità

Per la Cassazione i magazzini pagano la tassa rifiuti

di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14414/2017, interviene sul tema dell'assoggettamento a tassa rifiuti dei magazzini ove si producono rifiuti da imballaggi terziari.

Cassazione vs ministero dell’Ambiente
La sentenza appare significativa perché, ponendosi sul solco di altra consolidata giurisprudenza di legittimità, conferma l'assoggettamento dei magazzini che invece, almeno nelle intenzioni del ministero dell'Ambiente, non saranno in futuro più soggetti ad alcun prelievo. Infatti, la bozza del decreto ministeriale che deciderà i criteri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali i Comuni possono assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali, e che dovrà essere approvato entro agosto per ottemperare all'ordine contenuto nella sentenza del Tar Lazio n. 4611 del 13 aprile 2017, prevede tout court la detassazione di tutti i magazzini, di materie prime e di prodotti finitivi, peraltro derogando (illegittimamente) a quanto già previsto dal comma 649 della legge 147/2013, che rimette alla potestà regolamentare la detassazione dei magazzini, ma solo con riferimento a quelli ove si producono rifiuti non assimilabili.

Caso e decisione
La sentenza in commento, affronta il delicato tema degli imballaggi, precisando che gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da «un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»), secondari o multipli (quelli costituiti dal «raggruppamento di un certo numero di unità di vendita») e terziari (quelli concepiti «in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli»). La normativa (ora articolo 226 del Dlgs 152/2016) dispone il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura, mentre gli imballaggi secondari sono assimilabili solo se è attiva la raccolta differenziata. Inoltre, occorre tener conto che lo stesso articolo 226 presenta la distinzione tra imballaggio vero e proprio e gli scarti derivanti dalle operazione di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, che sono conferibili al pubblico servizio.
Nel caso affrontato dalla Corte era pacifico che il contribuente, un azienda di logistica, aveva prodotto rifiuti da imballaggi terziari ed aveva provveduto in proprio allo smaltimento degli stessi, ma ciò «non comporta, però, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sé esenti da Tarsu», dovendosi applicare la disciplina prevista per i rifiuti speciali, che prevede la detassazione solo per la parte di superficie ove si formano in via prevalente e continuativa i rifiuti speciali. In altri termini, la società «in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari ), avrebbe potuto solo beneficiare di una riduzione parametrata alla intera superficie su cui l'attività veniva svolta», tenuto conto che comunque nell'area venivano prodotti anche rifiuti urbani, riduzione da quantificare, poi, sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento comunale.
Inoltre, secondo la Cassazione pur operando in tema di tassa rifiuti il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti la fonte dell'obbligazione tributaria spetta al Comune, per quanto attiene alla “quantificazione” della tassa è posto a carico del contribuente l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile, «ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale».

La sentenza della Corte di cassazione n. 14414/2017

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