Fisco e contabilità

Obbligo Consip per le forniture di carburante anche senza risparmio di spesa

di Michele Nico

Per rifornirsi di carburante il Comune non può approvvigionarsi in autonomia sul mercato e sottrarsi al meccanismo delle convenzioni-quadro, a prescindere dall'onerosità e dalla minor convenienza che l'acquisizione centralizzata di beni e servizi presso la Consip può comportare.
La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 348/2017/PAR afferma a chiare lettere che la maggiore spesa imputabile al sistema di acquisto centralizzato previsto dalla normativa vigente nulla toglie all'obbligo di darvi puntuale applicazione (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 giugno 2017).

Il caso
Questo paradosso, del quale la magistratura contabile non può che prendere atto, è un effetto indesiderato della spending review, attivata dal legislatore per incidere sul funzionamento della Pa con misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, che però non sempre giungono a buon fine.
Nel caso della delibera in commento, il sindaco di un Comune interpella la Corte per chiedere se sia possibile acquistare, al di fuori del Mercato elettronico (MePa) e della convenzione stipulata attraverso la Consip, il gasolio e la benzina per i mezzi comunali, considerato che i prezzi applicati in forza della convenzione sarebbero molto più alti di quelli praticati dai locali distributori di carburante, con una differenza di oltre il 10 per cento.
In base ai principi generali, l'azione amministrativa dovrebbe sempre puntare all'impiego delle risorse pubbliche secondo il criterio della massima economicità, perseguendo il rapporto ottimale tra costi e benefici.
In questo caso, però, il quadro normativo entro il quale deve muoversi la Pa impone obblighi particolari, che più di una volta hanno indotto gli enti a interrogare la Corte dei conti per ottenere lumi sul modus operandi.
Con articolo 26 della legge 488/1999 (legge finanziaria per il 2000), nel nostro ordinamento giuridico è stato introdotto il sistema le convenzioni quadro mediante Consip, società informatica del ministero dell'Economia e delle finanze, alla quale è stata affidata la funzione di «centrale di committenza» per le pubbliche amministrazioni.
Nel corso degli anni, le pressanti esigenze di finanza pubblica hanno reso sempre più cogente questo sistema a discapito dell'autonomia gestionale degli enti, tanto che l'articolo 1, comma 7, del Dl n. 95/2012 da ultimo novellato con il comma 494 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha istituito una griglia obbligata senza margini di discrezionalità per la Pa.

La revoca delle deroghe
In tale contesto, nel recente passato a un'analoga istanza formulata da un Comune la Sezione Umbria (deliberazione n. 93/2016/PAR) aveva evocato la possibilità contemplata dal suddetto disposto di effettuare affidamenti al di fuori del regime Consip per carburanti, purché in presenza delle seguenti condizioni:
a) acquisto tramite procedure ad evidenza pubblica;
b) ottenenimento di un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quello fissato da Consip;
c) assoggettamento del contratto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento.
Questo sistema di deroghe, tuttavia, non può trovare oggi applicazione, perché dal 1° gennaio 2017 si è voltato pagina per l'acquisto di beni e materie prime indispensabili al funzionamento della Pa, con inevitabili ripercussioni sia per le procedure di selezione del contraente, sia per gli oneri a carico delle finanze pubbliche.
Dal 1° gennaio scorso infatti, per effetto del suddetto articolo 1, comma 7, del Dl n. 95/2012 è mutato lo scenario per l'approvvigionamento di talune tipologie merceologiche, tra cui l'energia elettrica, i carburanti, il gas e i combustibili per il riscaldamento.
In nome dei consueti «obiettivi di finanza pubblica» da perseguire con la razionalizzazione delle spese della Pa è stabilito che «in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019» non si applicano le norme in deroga all'obbligo di ricorrere alla centrale acquisti per la Pa.
Come si può notare, il legislatore rinuncia per principio alle economie di spesa conseguibili con procedure autonome di acquisto, destando in tal modo le tipiche perplessità che sorgono dinanzi alle politiche di pianificazione assunte per scelta ideologica o ragioni preconcette.
Per quanto un siffatto obbligo, portato alle estreme conseguenze, possa apparire irragionevole, esso permane cogente – come si legge nel parere – «a prescindere dall'onerosità e dalla minor convenienza che, nel caso concreto rappresentato dall'ente, sono certamente imputabili al sistema di acquisto previsto dalle norme vigenti, alle quali questa Sezione, al pari delle amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa medesima, tuttavia, è tenuta a dare applicazione».

La deliberazione della Corte dei conti Veneto n. 348/2017/PAR

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