Fisco e contabilità

Liste a tempo per individuare i soggetti obbligati alla «scissione»

L’ambito soggettivo dello split payment è finalmente definito. Il ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 27 giugno, ufficializza gli elenchi di pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti, dal 1° luglio, sarà obbligatorio fatturarecon il meccanismo della scissione dei pagamenti (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).
Sono risolti così i dubbi e le incertezze sollevati dagli operatori nei giorni passati circa il perimetro dei soggetti a cui è stata estesa la disciplina dello split. Come emerge dalla relazione illustrativa del decreto, questi elenchi - l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo - sono disciplinati in modo tale da permetterne un aggiornamento tempestivo e progressivo, per garantire una semplificazione delle procedure di fatturazione dei fornitori delle Pa, delle società da queste controllate e delle quotate.

Pubbliche amministrazioni e società
Nel dettaglio, il decreto, nel modificare il precedente decreto del Mef del 23 gennaio 2015, introducendo gli articoli 5-bis e 5-ter, individua in maniera puntuale rispettivamente le pubbliche amministrazioni e le società, che hanno l'obbligo di versare l’Iva indicata in fattura direttamente all’Erario, in luogo dei loro fornitori.
Quanto alla prima categoria, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica a tutte le Pa individuate dall’Istat secondo quanto disposto dalla legge 196/2009, indicate nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016. Dall’anno prossimo, e per anni successivi, lo split riguarderà gli stessi soggetti, così come elencati nella lista pubblicata in Gazzetta entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Per quanto l’individuazione delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell’Indice FTSE MIB, che risultano, al 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore del Dl 50/17 –, nell’elenco pubblicato sul sito del Mef.
Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti – società controllate e quotate – risultanti tali al 30 settembre dell'anno precedente.
L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno successivo.

La tempistica
Se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo; se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split nei confronti delle stesse è rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l’articolo 17-ter del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

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