Fisco e contabilità

Legittimo l’accertamento Tarsu anche se la delibera sulla tariffa non è allegata

di Paola Rossi

È ugualmente legittimo l’avviso di accertamento Tarsu se non presenta allegate le delibere normative in materia. Ma, al contrario, è illegittimo l’avviso di accertamento che non riporti gli atti che sono alla base della specifica pretesa tributaria. Così il Comune di Napoli ha vinto il ricorso per Casssazione contro la sentenza della Ctr Campania, che aveva accolto la lamentela di un ristoratore per la mancata allegazione delle delibere che regolano l’imposizione Tarsu nel Comune partenopeo. La Corte di cassazione ha, infatti, ripercorso con l’ordinanza n. 16289/2017 l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione da parte dell’amministrazione impositrice e ha smentito i giudici tributari di appello che hanno scelto la via tracciata da un isolato precedente di Cassazione.

L’orientamento
Il nodo centrale dell’interpretazione offerta dalla Corte di cassazione sta nell’onere di allegazione da parte dell’amministrazione finanziaria. Dicono i giudici che sicuramente l’atto impositivo è privo di legittimità se manca la parte motivazionale della pretesa tributaria. E gli atti che costituiscono il presupposto della dovuta tasssazione da parte del contribuente sono i soli che soggiacciono all’onere di allegazione. Lo stesso non può dirsi per le delibere a contenuto normativo che - nel caso specifico - non allegate all’avviso, hanno fatto ritenere erroneamente ai giudici tributari che l’atto impugnato dal contribuente fosse carente della dovuta motivazione. La Cassazione sostiene tale interpretazione facendo ulteriore riferimento alla propria giurisprudenza, dove è stato affermato che: «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa». Come potrebbe quindi valere come assenza di motivazione la mancata allegazione di tale atto normativo?

La norma fondamentale
Il ristoratore controparte dell’amministrazione comunale sosteneva che, invece, fosse stato violato l’articolo 7 dello Statuto di contribuente che impone appunto all’amministrazione l’obbligo di motivare l’atto impositivo e il conseguente onere di allegazione di quegli atti che costituiscono la parte motivazionale della pretesa. Dice la norma che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati « indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.». Il riferimento non riguarda perciò le delibere comunali che regolano in via generale - cioè indistintamente per la collettività - la tassazione in materia.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 16289/2017

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